Breve excursus dei diritti e dei doveri nei confronti dell’ex convivente e dei figli in caso di cessazione di una convivenza more uxorio alla luce delle recenti pronunce della Cassazione.

Cosa si intende per convivenza more uxorio?

Secondo l’art. 36 della L. 76/2016, norma che per la prima volta ha dettato una disciplina in tema di famiglia di fatto, per poter parlare di convivenza more uxorio è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

– i conviventi devono essere due persone (sia dello stesso sesso che di sesso diverso) maggiori di età;

– deve sussistere tra loro una convivenza stabile (prova ne è, ad esempio, il certificato di residenza);

– i conviventi devono essere uniti da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;

– non devono essere vincolati tra loro da alcun tipo di rapporto di parentela, affinità o adozione, di coniugio o di unione civile (cfr. art 36 l. 76/2016).

Figli nati dalla convivenza more uxorio: quali diritti hanno in caso di cessazione della convivenza?

In seguito alla riforma della filiazione del 2012 e alla conseguente completa parificazione dello stato di figlio legittimo e di figlio naturale, non sussiste più alcuna differenza nel trattamento riservato ai figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli nati in costanza di matrimonio.

Ne discende che, in caso di cessazione di una convivenza more uxorio, il figlio nato dall’unione avrà diritto ad essere mantenuto, educato ed istruito nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni (v. art. 315 c.c.) al pari di un figlio nato in costanza di matrimonio.

Entrambi i genitori, dunque, conservano la responsabilità genitoriale nei confronti del minore e devono concorrere al suo mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo (v. art. 316-bis c.c.) esattamente come accade in caso di separazione o divorzio.

Del pari, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ex conviventi e di conservare rapporti significativi sia con gli ascendenti (nonni) sia con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-ter c.c.).

Se tuttavia, come purtroppo spesso accade, gli ex conviventi non riescono a pervenire ad una soluzione condivisa in merito ad affidamento del minore, diritto di visita, importo del mantenimento ed eventuale assegnazione della casa di comune residenza del minore è possibile, su istanza di uno dei due ex conviventi, ricorrere in Tribunale per vedere disciplinati tali aspetti dal Giudice, il quale deciderà avendo come prioritario obiettivo la salvaguardia del preminente interesse morale e materiale della prole.

Ex convivente: ha diritto all’assegno di mantenimento?

A differenza di quanto accade in caso di separazione e divorzio, ove il coniuge economicamente più debole ha diritto – ricorrendone i presupposti – ad ottenere dal coniuge “forte” la corresponsione di un assegno di mantenimento (sul punto tuttavia si dà atto della recente approvazione alla Camera lo scorso 14 maggio di un disegno di legge di riforma dell’assegno di divorzio), all’ ex convivente non è riconosciuto il diritto a percepire alcun assegno a titolo di mantenimento.

Al più, la legge prevede che qualora l’ex convivente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento abbia diritto agli alimenti, cioè a percepire quanto necessario per vivere dignitosamente (e non anche ciò che gli consentirebbe di vivere in modo adeguato al reddito e alle possibilità economiche dell’ex come accadrebbe in caso di riconoscimento del diritto al mantenimento), e ciò per un periodo proporzionato rispetto alla durata della convivenza e nella misura ordinaria.

Somme erogate in favore del convivente o della famiglia di fatto: è possibile chiederne la restituzione una volta cessata la convivenza?

Secondo giurisprudenza costante (ex multis Cass., 15 gennaio 1969, n. 60; Cass., 20 gennaio 1989, n. 285; Cass., 13 marzo 2003, n. 3713; Cass., 15 maggio 2009, n. 11330; Cass. 22 Gennaio 2014 n. 1277; Cass. 15 maggio 2018, n. 11766) le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto, se sono proporzionate ed adeguate rispetto alle capacità economiche e reddituali di chi le ha compiute, devono essere qualificate giuridicamente come adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.

Esse cioè, in quanto effettuate in adempimento a doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio, sono natura irripetibili.

Ciò significa che, in caso di cessazione del rapporto, il convivente che le ha effettuate non può vantare alcun diritto alla restituzione nei confronti dell’altro, salvo che le suddette attribuzioni patrimoniali non risultino manifestamente sproporzionate e non congrue rispetto alla finalità di contribuzione alle esigenze della famiglia di fatto, avuto riguardo alle sue possibilità reddituali ed economiche complessive.

Casa di comune residenza: quali diritti può vantare il convivente non proprietario quando finisce la convivenza?

La legge n. 76/2016 tace sul punto, limitandosi a prevedere solamente in caso di morte del convivente proprietario dell’immobile la possibilità per il convivente superstite di abitarvi per un periodo di due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza, in ogni caso entro il limite massimo di 5 anni (v. art. 42 l. 76/2016). Le tempistiche passano a tre anni se il convivente superstite ha figli minori o disabili, fermo restando che in ogni caso il diritto di abitazione viene meno se il convivente cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza oppure se passa a nuova convivenza di fatto, nozze o unione civile.

Ciò posto, in caso di semplice fine del rapporto affettivo alla base della convivenza, si rileva un disallineamento tra la posizione della legge e quella assunta in giurisprudenza.

Mentre infatti la legge tende a considerare il convivente non proprietario “mero ospite”, in quanto tale privo di alcun diritto sull’immobile, la Cassazione si è recentemente pronunciata sul punto più volte in senso contrario, qualificando la relazione del convivente non proprietario con l’immobile in termini di una detenzione qualificata che trova titolo proprio nel negozio giuridico di tipo familiare nascente dalla convivenza more uxorio. Ne deriva che, se al termine della convivenza il proprietario estromette violentemente l’ex convivente dall’abitazione (es: cambiando le serrature dell’immobile per impedirne l’accesso) quest’ultimo, pur non essendo proprietario, potrebbe aver diritto a ricorrere alla tutela possessoria e all’azione di spoglio nei confronti dell’ex convivente (ex multis Cass. 7214/2013; Cass. n. 7/2014; Cass. n. 17971/2015).