Le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’orientamento del Tribunale di Milano.
L’art. 1 lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020 e, successivamente, il DPCM dell’11 marzo 2020 hanno imposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, che non sia motivato da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero che non sia effettuato per motivi di salute.
In questo mutato contesto molti genitori separati e/o divorziati non collocatari si sono chiesti se e con quali modalità fosse possibile per loro continuare ad esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli minori.
E’ possibile spostarsi per fare visita ai figli minori?
Un chiarimento sul punto è giunto all’indomani dell’emanazione del DPCM dell’8 marzo direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nelle FAQ pubblicate in data 10.3.2020 sul sito www.governo.it, ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
L’orientamento del Tribunale di Milano.
Anche il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi nei giorni scorsi sulla questione in seguito alla presentazione, nell’ambito di un procedimento di divorzio già pendente, di un’istanza urgente da parte di una madre, preoccupata che i figli minori, momentaneamente presso il padre – genitore non collocatario – non potessero più fare rientro presso il loro domicilio in Milano in ragione delle restrizioni alla libera circolazione stabilite dai provvedimenti governativi.
Con Decreto dell’11 marzo 2020 il Tribunale di Milano, sez. IX civile, ha ritenuto di pronunciarsi, senza nemmeno la necessità della previa audizione delle parti, chiarendo che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 n. 11 non sono preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, essendo in ogni caso concessi gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, con la conseguenza che nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, dei provvedimenti di separazione o divorzio vigenti tra le parti.
Il Tribunale, conformandosi alle FAQ della Presidenza del CDM di cui sopra, ha quindi confermato la necessità per i genitori di attenersi agli accordi tra di essi già vigenti in materia di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, nella salvaguardia, anche in una simile situazione di emergenza, dei preminenti interessi dei minori.