Ordinanza di assegnazione somme: il dies a quo del termine di prescrizione

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Con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di prescrizione del diritto del creditore di agire contro il terzo pignorato in forza dell’ordinanza di assegnazione resa all’esito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi (Cass. n. 16607/2021, che richiama la precedente Cass. n. 6170/2020).

Nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi, qualora il terzo pignorato renda una dichiarazione positiva, il Giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione al creditore delle somme pignorate mediante ordinanza, ai sensi dell’art. 553 cpc.

L’ordinanza di assegnazione va poi notificata al terzo pignorato, debitor debitoris, che dovrà provvedere a versare le somme al creditore procedente. In mancanza, il creditore potrà agire in via esecutiva contro il terzo pignorato proprio in forza dell’ordinanza di assegnazione emessa in suo favore.

La questione di cui si è occupata la Corte nelle sentenze sopra richiamate riguarda il dies a quo del termine di prescrizione decennale del diritto del creditore ad agire contro il terzo pignorato in forza dell’ordinanza di assegnazione.

La Suprema Corte ha precisato, da un lato, che la notifica al terzo dell’atto di pignoramento è un atto interruttivo della prescrizione del credito fatto valere, dall’altro che il decorso del termine prescrizionale rimane sospeso tra la notifica del pignoramento e l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, in quanto in tale intervallo temporale il creditore non può far valere coattivamente il proprio diritto di credito.

Ai sensi dell’art. 2935 cc, il termine di prescrizione decennale inizierà a decorrere dal momento in cui il creditore assegnatario può esercitare il diritto di credito, ossia dal momento in cui l’ordinanza viene emessa in udienza oppure dall’avvenuto deposito della stessa, se pronunciata fuori udienza.