Per recuperare coattivamente un credito commerciale per fatture non pagate l’imprenditore deve munirsi di un titolo esecutivo, di solito un decreto ingiuntivo.

Come ci si può procurare un valido titolo esecutivo?

Per munirsi di un titolo esecutivo il creditore, tramite un avvocato di propria fiducia, dovrà avviare una procedura monitoria innanzi al Giudice di Pace (se il credito non supera € 5.000,00) ovvero al Tribunale (per crediti superiori).

Al ricorso andranno allegate, come prova del credito, le copie delle fatture insolute e l’estratto, autenticato da un notaio, del “Registro Iva vendite” in cui figura la relativa registrazione.

Una volta emesso, il decreto ingiuntivo dovrà essere notificato al debitore che avrà 40 giorni di tempo per proporre opposizione; trascorso tale termine in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo (su richiesta del creditore) diverrà esecutivo.

Se viceversa il creditore dispone di documentazione assimilabile ad un riconoscimento di debito (ad esempio un preventivo firmato dal suo debitore contenente l’esatta determinazione dell’ammontare del debito) il decreto potrà essere ottenuto immediatamente esecutivo e non sarà necessario attendere i 40 giorni dalla notifica prima di procedere al pignoramento.

Quali sono le tipologie di pignoramenti?

Una volta ottenuto il titolo esecutivo è possibile avviare l’azione esecutiva nei confronti del debitore.

Quest’ultima è preceduta dalla notifica del precetto, un atto molto semplice che preannuncia l’avvio dell’esecuzione forzata.

Avvalendosi dell’Ufficiale giudiziario sarà quindi possibile pignorare i beni del debitore presso la sua casa o altri luoghi a lui appartenenti (pignoramento mobiliare presso il debitore, che può comprendere oltre a mobili, arredi e opere d’arte anche veicoli); i saldi dei conti correnti o il quinto dello stipendio o della pensione o, in generale, qualunque cosa di cui un soggetto terzo sia debitore nei confronti del nostro debitore (pignoramento mobiliare presso terzi); beni immobili quali casa e terreni (pignoramento immobiliare).

Come posso sapere quali beni possiede il debitore?

Per conoscere quali beni immobili e mobili registrati possiede il debitore è sufficiente effettuare una visura rispettivamente all’Agenzia del Territorio (Catasto) e al Pubblico Registro Automobilistico.

Inoltre è possibile avviare una procedura ex art. 492-bis cpc (rubricato “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”) attraverso cui, in breve tempo, è possibile ottenere dall’Agenzia delle Entrate un elenco dei beni e altri rapporti giuridici che fanno capo al debitore (es. immobili intestati, istituti di credito presso cui intrattiene rapporti bancari, datore di lavoro che eroga retribuzioni, ente che eroga la pensione, ecc.)

Chi paga le spese?

Le spese necessarie per recuperare coattivamente un credito commerciale sono a carico del debitore nella misura che viene liquidata dal Giudice che emette i relativi provvedimenti (il Giudice, nella liquidazione, applica i parametri di cui al DM 37/2018); tuttavia è il creditore che deve anticipare le spese e competenze dovute al suo avvocato (e all’Erario) e, va detto, i rischi di un’esecuzione infruttuosa, salvo diversi accordi con il professionista, gravano sul creditore.