La risarcibilità del danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”: lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29982 del 31.12.2020.

La vicenda.

Con ricorso ex art. 152 d.Lgs. 196 del 2003 un collaboratore scolastico si rivolgeva al Tribunale di Torino per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e del direttore amministrativo della scuola presso la quale era impiegato al risarcimento del danno non patrimoniale per violazione della privacy in relazione all’asserito trattamento illecito dei suoi dati personali.

Nello specifico, l’uomo lamentava l’indebita rivelazione, da parte del direttore amministrativo dell’istituto ove prestava servizio, alla Polizia giudiziaria dell’esistenza di alcune contestazioni disciplinari di cui lo stesso era stato destinatario.

Tali informazioni erano state riferite, su spontanea iniziativa del direttore amministrativo, nel contesto delle indagini relative ad un procedimento penale per diffamazione in cui il collaboratore scolastico figurava come persona offesa e indagata era una collega, impiegata nel medesimo istituto scolastico.

A detta del collaboratore scolastico, la diffusione di tali notizie gli aveva cagionato umiliazione, disagio e imbarazzo, ragione per cui riteneva di dover ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illegittimo trattamento dei suoi dati personali.

A sostegno della domanda l’istante sottolineava la “palese estraneità alle funzioni del dirigente scolastico” della comunicazione alla Polizia giudiziaria dei dati relativi alle contestazioni disciplinari e l’avvenuto “superamento dei limiti invalicabili di pertinenza, proporzionalità e coerenza con gli scopi istituzionali“, tenuto conto che i riferiti richiami disciplinari di cui era stato destinatario risalivano ad un periodo ben successivo rispetto a quello dei fatti per cui erano in corso le indagini.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 26.3.2015, respingeva il ricorso ritenendo (a) la necessarietà della comunicazione dei dati personali a fini istituzionali, (b) l’estraneità della condotta del direttore amministrativo alla circolazione della notizia tra il personale dell’istituto scolastico, (c) la mancanza di prova dei danni-conseguenza patiti dal ricorrente e (d) il difetto di un coefficiente minimo di gravità e serietà, idoneo a dar luogo ad un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.

Avverso la predetta sentenza il collaboratore scolastico proponeva ricorso per Cassazione, successivamente dichiarato inammissibile con ordinanza n. 29982/2020 del 31.12.2020.

Perchè non è stato riconosciuto il risarcimento del danno da illegittimo trattamento dei dati personali?

A prescindere dall’accertamento sulla natura lecita o illecita del trattamento dei dati verificatosi nella vicenda sopra ripercorsa, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui “il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, secondo i principi scanditi dalle fondamentali sentenze dell’11/11/2008 n. 2697226975 delle Sezioni Unite” (v. Cass. ord. 29982/2020).

Anche con riferimento alla lesione della privacy “opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito” (v. Cass. ord. 29982/2020 che richiama, tra le altre, Cass. 17383/2020; Cass. 16133/2014).

In altre parole, per poter ottenere il risarcimento, non è sufficiente dimostrare l’illiceità del trattamento dei dati personali ma è necessario anche fornire la prova in concreto sia dei danni patiti – come conseguenza diretta ed immediata dell’illecito trattamento – sia del superamento di un coefficiente minimo di gravità e serietà del pregiudizio medesimo.

In mancanza, non potrà essere accolta la domanda volta ad ottenere il risarcimento per i danni materiali ed immateriali asseritamente patiti.