Droni: la nostra privacy è veramente al sicuro?
Sempre più frequentemente alzando lo sguardo al cielo capita di scorgere droni di varie tipologie e dimensioni, dai dispositivi giocattolo per bambini – reperibili a poche decine di euro – a quelli più sofisticati e costosi, usati per i fini più disparati che vanno da quelli ricreativi fino a quelli professionali, promozionali, giornalistici e, persino, di pubblica utilità. A titolo esemplificativo basti pensare al sistema brevettato poco più di un anno fa dal colosso del commercio elettronico Amazon relativo alla consegna da remoto di pacchi merce mediante droni.
Molti tuttavia non sembrano rendersi conto che le telecamere e le memorie istallate all’interno dei droni rendono tali dispositivi potenziali archivi di frammenti della nostra vita quotidiana, con buona pace della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Già nel 2015, infatti, il Garante Privacy Antonello Soro evidenziava che “la sola ampiezza delle applicazioni oggi note, dalla ricognizione di aree impervie alle riprese di eventi o manifestazioni, dal monitoraggio di aree urbane alla verifica di impianti e strutture fino agli usi amatoriali o ricreativi, dà bene l’idea di quali possano essere i potenziali rischi per la privacy delle persone.”
Anche in ambito comunitario le autorità per la privacy europee riunite nel “Gruppo Articolo 29”o WP29 – organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali per ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati) e da un rappresentante della Commissione – già da tempo hanno rilevato come ad essere problematici non siano tanto gli impieghi dei droni in sé e per sé considerati, quanto piuttosto gli effetti potenzialmente invasivi che il loro utilizzo può produrre e che, spesso, sfuggono alla comune percezione. Per non parlare poi del fatto che è estremamente difficile ricostruire la catena di responsabilità in relazione all’utilizzo dei droni, ossia chiarire chi fa cosa e, soprattutto, per quali scopi, considerata la molteplicità e varietà di informazioni che con essi possono essere catturate.
Qual è la disciplina vigente in materia di utilizzo di droni?
Prima di comprendere come poter utilizzare i droni senza mettere a repentaglio l’altrui riservatezza è opportuno individuare la normativa di settore attualmente applicabile.
Contrariamente a quanto comunemente si potrebbe pensare, i droni non sono giocattoli: considerati anche i possibili rischi per l’incolumità di persone o cose, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) da anni si occupa di regolamentarne l’utilizzo.
Risale al 2015 il regolamento dedicato ai “Mezzi aerei a pilotaggio Remoto” (edizione del 16/07/2015, ultimo emendamento 24/03/2016) il quale, in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice, distingue i mezzi aerei a pilotaggio remoto in Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e Aeromodelli.
Nello specifico:
– per APR (acronimo di Aeromobile a Pilotaggio Remoto) si intendono mezzi aerei a pilotaggio remoto senza persone a bordo che NON vengono utilizzati per fini ricreativi e sportivi;
– per Aeromodelli si intendono invece tutti quei dispositivi aerei a pilotaggio remoto che vengono impiegati per finalità esclusivamente ricreative o sportive e che si caratterizzano per l’assenza di persone a bordo e la mancanza di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, essendo gli stessi sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
Stando a quanto stabilito nel sopra citato regolamento ENAC, i mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca, costituiscono i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal Regolamento medesimo.
Gli Aeromodelli invece non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati esclusivamente per fini ricreativi e sportivi, in conformità a quanto previsto dal suddetto regolamento ENAC.
Quali sono le regole da rispettare nell’utilizzo di droni a fini ricreativi o aeromodelli?
La sezione VII del Regolamento ENAC è dedicata esclusivamente all’impiego degli aeromodelli nell’intento di garantirne un utilizzo rispettoso della sicurezza di cose e persone al suolo nonché degli altri mezzi aerei.
Nello specifico l’art. 35 pone in capo all’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello la responsabilità di utilizzare il mezzo in modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare la precedenza a tutti, essendo altresì responsabile dell’ottemperanza agli obblighi relativi all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando.
Il regolamento precisa altresì che non è richiesta alcuna riserva di spazio aereo se:
A) gli aeromodelli hanno le seguenti caratteristiche:
– massa operativa al decollo minore di 25 kg;
– massima superficie alare di 500 dm2 ;
– massimo carico alare di 250 g/dm2 ;
– massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3 oppure massima potenza totale dei motori elettrici 15 kW oppure ancora massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
– a volo libero o a volo circolare vincolato;
– aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i bruciatori non superiore a 5 kg;
B) l’attività rispetta i seguenti requisiti ove sia effettuata:
– di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
– in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad un’altezza massima di 70 m sopra il livello del suolo ed entro un raggio massimo di 200 m, in zone non popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni;
– al di fuori della zona di traffico di un aeroporto oppure ad una distanza superiore a 5 Km dall’aeroporto, laddove non sia istituita una zona a protezione del traffico di aeroporto;
– al di fuori dei CTR (cioè zone di controllo);
– al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.
Nel caso non siano soddisfatti uno o più requisiti di cui sopra, il regolamento ENAC prevede che le attività degli aeromodelli debbano svolgersi all’interno delle aree istituite dallo stesso ENAC per le attività aeromodellistiche oppure, in alternativa, in spazi aerei segregati.
L’aeromodellista è altresì tenuto al rispetto delle eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni locali competenti, fermo restando in ogni caso il divieto di istallare su aeromodelli utilizzati in un luogo aperto al pubblico dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.
Cosa prevede la normativa ENAC in tema di tutela della privacy?
L’art. 34 del Regolamento ENAC si limita genericamente a statuire che laddove le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione e che l’eventuale trattamento dei dati personali deve in ogni caso essere effettuato nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, cioè del Codice della Privacy, con particolare riguardo sia all’utilizzo di modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del citato Codice sia al rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali.
Consapevoli delle implicazioni che l’utilizzo dei droni può avere sulla privacy altrui, già da tempo le autorità competenti in materia di protezione dei dati personali, tanto in ambito interno quanto in ambito comunitario, sollecitano l’adozione da parte dei produttori di droni di misure di privacy by design, da attuarsi mediante la predisposizione in concreto di tecnologie che siano dirette, sin dalla fase della loro progettazione, a garantire la salvaguardia dei diritti e delle libertà dei cittadini, in primis quello alla riservatezza. Il concetto di privacy by design, peraltro, è uno dei principi cardine che ritroviamo nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che dal 25 maggio prossimo diverrà obbligatorio in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.
Proprio con specifico riguardo all’utilizzo dei droni a fini ricreativi il nostro Garante Privacy ha recentemente pubblicato un’infografica con l’indicazione di suggerimenti pratici da osservare onde evitare di violare l’altrui riservatezza.
Tra i suggerimenti forniti dal Garante vi è quello di non invadere mai la sfera personale e l’intimità delle altre persone (ad esempio è vietato sorvolare spazi privati altrui come casa o giardino), tenendo sempre bene a mente che la diffusione di riprese realizzate mediante droni su social media, chat e web può avvenire – salvi gli usi connessi alla libera manifestazione del pensiero come quelli a fini giornalistici – solo ed esclusivamente con il consenso delle persone riprese.
In mancanza di consenso infatti le immagini potranno essere divulgate solo a patto che i soggetti non siano riconoscibili, o perché ripresi da lontano o perché i loro volti sono stati oscurati con l’utilizzo di specifici software; stesse accortezze valgono non solo per le persone ma anche per targhe di autoveicoli, indirizzi e simili riferimenti a dati personali. Anche le conversazioni eventualmente captate potranno essere diffuse solo se è irriconoscibile il contesto delle stesse, cioè tanto il contenuto dei discorsi quanto l’identità delle persone in essi coinvolte.
Quali sono i nuovi scenari europei?
Il 6 febbraio scorso l’EASA (European Aviation Safety Agency) ha pubblicato il primo parere formale (“opinion 1/2018”) che si propone di essere la base da cui la Commissione Europea dovrà partire nell’elaborazione di uno specifico regolamento da adottare sull’utilizzo dei droni nello spazio europeo, nel duplice intento di assicurare standard adeguati di sicurezza e di tutela della privacy dei cittadini europei e di dare impulso all’industria produttrice di droni, consentendole di continuare a crescere ed innovarsi nel rispetto dei principi comunitari.
Secondo le previsioni dell’EASA una prima bozza del regolamento dovrà essere adottata dalla Commissione Europea già nell’ultimo trimestre di quest’anno, per poi giungere all’emanazione agli inizi del 2019. Con l’introduzione del Regolamento europeo verranno meno le discipline di settore emanate dai singoli Stati (tra cui il “nostro” regolamento ENAC) per lasciare spazio all’applicazione di un’unica ed uniforme disciplina per l’UE.