Tribunale di Napoli, Ordinanza 31 luglio 2014.

La fattispecie. Nelle more del procedimento di separazione dei coniugi il marito, con ricorso depositato in via d’urgenza, aveva chiesto al Tribunale l’adozione dei provvedimenti necessari ad eliminare il pregiudizio causatogli dalla pubblicazione – senza il suo consenso – sulla pagina facebook della moglie di alcune fotografie che li ritraevano in atteggiamenti affettuosi riguardanti la loro vita di coppia.

Nell’ordinanza richiamata il Tribunale napoletano, ritenendo fondate le ragioni prospettate a tal fine, ha affermato che l’operato della moglie (consistito, appunto, nella pubblicazione sul social network delle immagini anzidette) viola il diritto alla riservatezza del coniuge ai sensi del combinato disposto degli art. 10 c.c. e 96, 97 della l. 633/1941.

Il ritratto di una persona, dunque, non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di colui che vi è raffigurato. Tale principio può essere derogato solo in – specifici e sporadici – casi eccezionali, ossia quando la riproduzione dell’immagine sia giustificata:

– dalla notorietà della persona ritratta o dall’ufficio pubblico da essa ricoperto;

– da necessità di giustizia o di polizia;

– da scopi scientifici, didattici o culturali;

– quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Nella fattispecie sottoposta al Tribunale le fotografie pubblicate erano ritratti dei coniugi che, pur ripresi in luoghi aperti al pubblico, nulla avevano a che fare con eventi pubblici o di interesse pubblico.

Il Tribunale ha sancito inoltre l’equivalenza tra la pubblicazione sul social network, pur visibile ad cerchia ristretta di destinatari (i c.d. “amici”) e la diffusione tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione come la stampa, essendo l’uso di internet “idoneo a mostrare la foto ad un pubblico indifferenziato di utenti“.

Oltretutto, osserva il giudicante, le molteplici possibilità di accesso da parte di terzi alla fotografia ed il fatto che le eventuali privacy policies del social network – invocate dalla moglie a sua discolpa – possano essere “non applicate correttamente dall’utente o aggirate da navigatori esperti”, aggravano rispetto a qualsiasi altro mezzo di diffusione la violazione del diritto all’immagine, di pari passo con l’aggravamento del rischio che una comunicazione (ad un numero chiuso di destinatari) si trasformi in vera e propria diffusione (in incertam personam). Il Tribunale rileva peraltro come sia lo stesso social network Facebook a ricordare “che la pubblicazione di una fotografia senza consenso nella c.d. area riservata è contraria alla legge italiana“.

In definitiva il Giudicante, ritenuto che il diritto all’immagine del marito avrebbe potuto essere pregiudicato in maniera irreversibile dall’attesa della definizione del giudizio di separazione in corso, ha condannato la moglie a rimuovere le foto in questione dal proprio profilo.