Con ordinanza del 10.2.2021 il Tribunale di Milano ha ingiunto ad Apple Italia Srl di fornire ai genitori l’assistenza necessaria per il recupero delle credenziali di accesso all’ID Apple del figlio, prematuramente scomparso (Trib. Milano, I sez. civile, ord. del 10.2.2021).
La vicenda.
Con ricorso cautelare ex artt. 669-bis e 700 cpc due genitori adivano il Tribunale di Milano per ottenere un provvedimento che imponesse ad Apple Italia Srl di prestare l’assistenza necessaria al recupero dei dati personali contenuti nell’account iCloud del figlio, giovane chef deceduto pochi mesi prima in un gravissimo incidente stradale.
I genitori adducevano che, a causa del violentissimo impatto verificatosi nel sinistro, lo smartphone posseduto dal giovane era andato distrutto e, conseguentemente, era stato impossibile recuperarlo e accedere ai dati in esso contenuti.
Nel tentativo di alleviare, per quanto possibile, l’incolmabile dolore conseguente alla prematura perdita del figlio, gli stessi avevano manifestato alla società Apple la volontà di recuperare le fotografie e i video registrati dal giovane nell’ultimo periodo di vita nonché i testi delle ricette da lui sperimentate salvate sul dispositivo, allo scopo di realizzare un libro di ricette dedicato alla sua memoria.
Il recupero delle credenziali di accesso al servizio si era, tuttavia, rivelato particolarmente difficoltoso: Apple, più volte contattata, aveva negato il suo aiuto, adducendo la tutela della “sicurezza dei clienti” e pretendendo, quale condizione per consentire l’accesso ai dati contenuti nell’ID Apple, l’emissione di un ordine del Tribunale.
I genitori si rivolgevano, dunque, al Tribunale di Milano, allegando a fondamento dell’istanza la sussistenza sia del fumus boni iuris – ravvisabile, ai sensi dell’art. 2-terdecies del novellato Codice della Privacy, nell’esercizio dei diritti per “ragioni familiari meritevoli di protezione” – sia del periculum in mora, atteso che la stessa Apple aveva fatto presente che i dati, dopo un certo periodo di inattività dell’account iCloud, sarebbero stati automaticamente cancellati.
Con ordinanza del 10 febbraio 2021 il Tribunale, dopo aver dichiarato ammissibile il ricorso e sussistenti i requisiti richiesti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha condannato Apple Italia Srl a fornire ai genitori l’assistenza necessaria per il recupero delle credenziali di accesso all’ID Apple del giovane.
L’ordinanza del Tribunale milanese contiene un interessante excursus sul tema del riconoscimento dei diritti alla riservatezza in capo ai defunti, sulla possibilità di accesso ai dati personali contenuti su dispositivi elettronici ad essi appartenuti nonché sulle condizioni legittimanti e ostative all’attribuzione di un simile diritto.
I dati personali dei defunti sono protetti dalla normativa sulla privacy?
Il Considerando 27 del Reg. 2016/679 dispone la non applicabilità della disciplina dettata dal GDPR ai dati personali delle persone decedute. Viene tuttavia fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali dei defunti.
Cosa prevede la normativa nazionale?
Il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 ha introdotto una nuova disposizione nel Codice Privacy, l’art. 2-terdecies (rubricato “Diritti riguardanti le persone decedute”), che è specificamente dedicata al tema della tutela post mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto.
La disposizione prevede che: “i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di poter desumere dal tenore delle allegazioni dei genitori (la possibilità di recuperare parte delle immagini relative all’ultimo periodo di vita del figlio prematuramente scomparso e la volontà di realizzare un progetto che, anche attraverso la raccolta delle sue ricette, potesse tenerne viva la memoria) e dal legame esistente tra genitori e figli l’esistenza delle “ragioni familiari meritevoli di protezione” richieste dalla norma sopra citata.
Acquisto mortis causa dei “diritti di privacy” in capo ai familiari del defunto o legittimazione iure proprio?
Il legislatore italiano non ha chiarito se si tratti di una acquisto mortis causa o di una legittimazione iure proprio, limitandosi a prevedere quello che la più attenta dottrina ha qualificato in termini di “persistenza” dei diritti oltre la vita della persona fisica (diritto di accesso, di rettifica, di limitazione di trattamento, di opposizione ma anche il diritto alla cancellazione ed alla portabilità dei dati).
La regola generale prevista dal nostro Ordinamento (in linea di continuità con la disciplina contenuta nell’art. 9, co. 3, del D.Lgs. 196/2003 nella formulazione previgente alla modifica del 2018), dunque, è quella dell’ultrattività dei diritti dell’interessato deceduto e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti.
Quali sono i limiti all’esercizio post mortem dei diritti dell’interessato?
Il secondo comma dell’art. 2-terdecies prevede che l’esercizio post mortem dei diritti dell’interessato non sia ammesso “nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata” (cfr. art. 2-terdecies, co. 2 Codice Privacy).
Analogamente a quanto previsto dal nostro Ordinamento in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (v. art. 4 della legge 22 dicembre 2017 n. 219), anche nel caso in esame il legislatore, nell’ottica della tutela dei diritti alla dignità ed all’autodeterminazione, ha voluto valorizzare l’autonomia dell’individuo, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre all’accesso dei terzi tali informazioni.
Il quinto comma, in un’evidente ottica di bilanciamento, precisa tuttavia che tale divieto “non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi” (cfr. art. 2-terdecies co. 5 Codice Privacy).