Messa alla prova: l’istanza non è riproponibile

Casi. Pen, sentenza n. 45338/2015.

La legge 67 del 2014 ha introdotto, quale procedimento speciale, la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Si tratta di un istituto di diritto sostanziale che consente di evitare il processo mediante il rispetto delle prescrizioni fissate in un programma rieducativo predisposto dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna e ritenuto idoneo dal Giudice all’atto di ammissione del richiedente.
L’art. 168-bis c.p. indica i presupposti in presenza dei quali l’imputato o l’indagato può chiedere la messa alla prova che, se avrà buon esito, determinerà l’estinzione del reato.
Il codice di rito prevede dei termini, a pena di decadenza, entro i quali l’istanza di ammissione al procedimento speciale deve essere formulata dall’imputato ovvero da un suo procuratore speciale.
Con riferimento ai procedimenti che prevedono lo snodo dell’udienza preliminare, l’art. 464-bis co. 1 c.p.p. consente di formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova fino a che non siano formulate le conclusioni in sede di discussione.
La Corte di Cassazione con sentenza 45338/2015 ha precisato il limite temporale entro cui l’istanza va formulata chiarendo altresì quante volte, in sede di udienza preliminare, la stessa possa essere proposta.
Nel caso di specie il giudice, rigettata l’istanza di messa alla prova presentata dagli imputati, ha rilevato la propria incompatibilità e rimesso la trattazione del processo ad altro giudice per l’udienza preliminare. Avanti a quest’ultimo gli imputati ripresentavano la menzionata richiesta ottenendo un’ulteriore ordinanza di rigetto, provvedimento che veniva impugnato mediante ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione è stata chiamata quindi a decidere sulla possibilità di reiterare l’istanza nel corso dell’udienza preliminare fornendo una risposta negativa al quesito ritenendo che, una volta presentata la domanda, la facoltà concessa all’imputato si esaurisca.
Tale soluzione è giustificata dalla presenza di una disciplina procedurale molto rigida sul punto.
L’analisi delle disposizioni sull’istituto in esame (artt. 464-bis e ss. c.p.p.) permette di individuare quali siano, nell’ambito dell’udienza preliminare, le soluzioni utilizzabili dall’imputato a seguito della sua istanza di accesso a tale rito speciale.
Presentata l’istanza ed il relativo programma trattamentale, quest’ultimo è sottoposto al vaglio del giudice che, qualora lo ritenga inidoneo, potrà modificarlo o integrarlo previo consenso del richiedente.
Se l’imputato aderisce alla variazione del programma vi sarà la sospensione del procedimento con messa alla prova. Qualora invece il medesimo manifesti il proprio dissenso alla variazione del programma ovvero il giudice ritenga di non poter accogliere l’istanza sulla base dei parametri dettati dall’art. 133 c.p. ovvero in presenza di una prognosi sfavorevole dall’astensione dalla commissione di nuovi reati, vi sarà una pronuncia di rigetto dell’istanza.
A fronte del provvedimento di diniego, il legislatore ha fornito due strumenti procedurali utilizzabili dal richiedente:
1) il ricorso immediato per Cassazione (art. 464-quater co. 7 c.p.p.)
2) la riproposizione dell’istanza nel giudizio, prima dell’apertura del dibattimento (art. 464-quater co. 9 c.p.p.).
Non sono ammessi rimedi ulteriori contro il rigetto della richiesta.
Il legislatore, quindi, non prevedendo espressamente lo strumento della riproposizione dell’istanza ne ha escluso l’applicabilità per evitare meccanismi di stallo del processo.