Il 25 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 4 novembre 2021 n. 170 di attuazione della Direttiva UE 2019/771. Quest’ultima introduce modifiche al Codice del consumo in materia di contratti di vendita di beni, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo, al contempo, un’adeguata protezione dei consumatori.
Viene modificata la Parte IV, Titolo III, Capo I del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). In particolare, l’intervento ha coinvolto gli articoli da 128 a 135 del Codice, che sono stati completamente novellati; sono stati, inoltre, inseriti gli articoli dal 135-bis al 135-septies.
Tra le principali novità si segnalano:
- la previsione di requisiti sia soggettivi che oggettivi per la conformità del bene al contratto di vendita;
- la responsabilità del venditore per qualsiasi difetto del bene o del contenuto o servizio digitale;
- gli obblighi del venditore di fornire un bene corrispondente alle dichiarazioni pubbliche;
- nel caso di beni con elementi digitali, l’obbligo di rendere sempre disponibili gli aggiornamenti;
- la responsabilità nel caso di errata installazione del bene.
Tali novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022 e si applicheranno ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Ambito di applicazione e principali modifiche al Codice del consumo.
L’art. 128 del Codice del consumo ne definisce l’ambito di applicazione. Rispetto alla versione precedente, non si fa menzione di beni di consumo ma di beni tout court. All’interno della nozione di “bene”, infatti, sono ora compresi anche i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”.
La definizione ora comprende qualsiasi bene mobile materiale, anche da assemblare, l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata.
La disciplina si applica anche ai beni “usati”, seppure con alcuni limiti. Vengono previste specifiche disposizioni in materia di aggiornamento dei beni, in particolare digitali e di errata installazione e le norme sui requisiti, soggettivi e oggettivi, di conformità dei beni sono più precise e analitiche rispetto al passato.
L’art. 128 definisce anche la nozione di “produttore”, ora identificato come il “fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo” (art. 128 c. 2 lett. d) d. lgs. 206/2005, come modificato dal d. lgs. 170/2021).
Viene ampliata la definizione di “venditore”, che ora comprende anche “il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali”.
L’ambìto a cui si riferiscono le anzidette novità riguarda la materia di contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore, sia on-line che attraverso canali di commercializzazione tradizionali.
I requisiti di conformità dei beni al contratto.
Il nuovo art. 129 introduce specifici requisiti dei beni ceduti:
- la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali;
- l’idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
- l’aggiornamento, come previsto dal contratto di vendita;
- l’idoneità agli scopi per i quali si usano beni di quel tipo;
- la qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- la completezza, cioè la sua consegna del bene completo di tutti gli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni;
- la corrispondenza quantitativa e il possesso delle qualità, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, in base alle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore o da altri, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.
La garanzia rafforzata di conformità dei beni al contratto.
Il Codice del consumo rafforza gli obblighi del venditore circa l’idoneità dei beni alle esigenze del consumatore, la conformità dei beni alla descrizione, alle dichiarazioni pubbliche o addirittura al campione da fornire, la completezza del materiale e degli accessori da fornire e le caratteristiche del bene venduto.
Inoltre, rispetto ai beni con elementi digitali, il venditore diviene obbligato a fornire al consumatore, per un periodo ragionevole, gli aggiornamenti che sono necessari a garantire la conformità del bene venduto, anche informando il consumatore della disponibilità di tali aggiornamenti.
Responsabilità e garanzia del venditore.
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, che si manifesti entro due anni da tale momento. In caso di fornitura di beni e servizi digitali che duri più di due anni, questa responsabilità si estende a tutta la durata della fornitura.
Al contrario, in caso di beni “usati”, la responsabilità può essere ridotta ad almeno un anno. L’azione del consumatore, diretta a far valere i difetti, si prescrive in 26 mesi dalla consegna, a meno che tali difetti siano stati dolosamente occultati dal venditore.
La durata della presunzione che il difetto del bene consegnato già esistesse al momento della consegna passa da sei mesi a un anno; nel caso di beni e servizi digitali, esso perdura per tutta la durata della fornitura, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Grava sul venditore l’onere di provare che il difetto non c’era al momento della consegna
I rimedi (v. art. 135 bis del Codice) di cui dispone il consumatore in caso di difetto di conformità del bene vanno dal ripristino della conformità, alla sostituzione del bene, alla riduzione proporzionale del prezzo, fino alla risoluzione del contratto.
Il consumatore può, in ogni caso, rifiutare il pagamento fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi relativi alla garanzia.
Norme speciali per la vendita di beni e servizi digitali ai consumatori.
Nelle nuove disposizioni è stabilito che il professionista ha adempiuto all’obbligo di fornitura solo allorquando il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore e quando il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto da quest’ultimo.
Gli obblighi introdotti in relazione ai servizi e ai contenuti digitali sono simili a quelli previsti dalle disposizioni relative alla vendita dei beni materiali. Tuttavia, vengono introdotte prescrizioni specifiche relative alla modifica del contenuto o servizio digitale da parte del professionista, che può avvenire soltanto:
- se è previsto dalle condizioni generali di contratto, con una motivazione valida;
- se la modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
- se il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica;
- se la modifica incide negativamente sull’utilizzo del bene o servizio digitale, a condizione che il consumatore sia informato, con un anticipo ragionevole, su un supporto durevole, sulle modalità e il momento in cui viene effettuata la modifica e sulla sua possibilità di recedere dal contratto ovvero circa la possibilità di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica. In caso di recesso dal contratto, il consumatore ha diritto di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato.
L’inderogabilità dei diritti dei consumatori.
È espressamente prevista l’inderogabilità dei diritti dei consumatori. Pertanto, è nullo qualsiasi accordo volto ad escludere o a limitare tali diritti, anche in modo indiretto e/o tramite l’indicazione della normativa di un Paese non appartenente all’UE.
Cosa devono fare le aziende per conformarsi alle nuove norme?
Le condizioni generali di vendita di beni e servizi, sia digitali che fisici, dovranno essere modificate. Vi sono, inoltre, anche conseguenze operative (con riferimento ai servizi che devono essere forniti ai clienti) e finanziarie che andranno valutate caso per caso.
Errata installazione di beni.
L’art. 131 si occupa dell’errata installazione di beni.
Si ha difetto di conformità per errata installazione del bene solo se questa è stata eseguita dal venditore oppure se è stata eseguita dal consumatore ma l’errore dipende da una carenza di indicazioni da parte del venditore.
Diritto di regresso.
L’art. 134 prevede il diritto di regresso e prevede che il venditore, se responsabile verso il consumatore per un difetto di conformità dipendente dalla condotta del su dante causa o, in generale, di un soggetto intervenuto nei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, compresa l’omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali, ha diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo.
Riparazione o sostituzione.
L’art. 135-ter dispone che la riparazione o sostituzione devono avvenire senza spese, entro un congruo lasso di tempo e senza notevoli inconvenienti per il consumatore; quest’ultimo, inoltre, non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.
Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto.
L’art. 135-quater prevede, a favore del consumatore, il diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione di valore del bene.
Il diritto di richiedere la risoluzione del contratto, invece, viene esercitato mediante dichiarazione diretta al venditore.
Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati, la risoluzione concerne esclusivamente questi e, in caso di risoluzione, il consumatore deve restituire il bene al venditore a spese di quest’ultimo; il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato al ricevimento del bene o previa dimostrazione, da parte del consumatore, di aver restituito o spedito il bene.
Garanzie convenzionali.
L’art. 135-quinquies sostituisce l’originario art. 133 e stabilisce che, quando un produttore offre una garanzia convenzionale relativa alla durabilità di determinati beni nell’arco di un determinato periodo di tempo, è direttamente responsabile nei confronti del consumatore per l’intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni.
La dichiarazione di garanzia convenzionale viene fornita al consumatore su supporto durevole ed è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile.