Corte di Cassazione, sez. IV penale, sent. n.1716/2013.
La Corte di Cassazione torna a parlare del criterio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533 c.p.p., imprescindibile ai fini dell’accertamento della responsabilità penale.
In particolare la responsabilità del medico è stata esclusa, nel caso di specie, stante la mancanza di elementi probatori tali da superare ogni dubbio ragionevole in riferimento alla risposta che emerge dal giudizio contrafattuale alla domanda “Se l’imputato avesse tenuto la condotta attiva, al contrario di quanto è accaduto, l’evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato?”.
Per rispondere a tale domanda non è sufficiente, ribadisce la Suprema Corte, la mera probabilità statistica ma si pone come necessaria una valutazione caso per caso di tutti gli elementi fattuali presenti nella fattispecie all’esame del giudice.
Sul tema la dottrina ha autorevolmente sostenuto la necessità di procedere alla sussunzione sotto leggi scientifiche, riconosciute e condivise dagli esperti, della fattispecie concreta al fine di comprenderne la riferibilità a quella normativa astratta e giungere, così, ad una decisione in punto di condanna.
Nella pronunica in oggetto la Cassazione fa propria tale linea di pensiero sostenendo che ” nella ricostruzione del nesso eziologicio, non può assolutamente prescindersi da tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è poi possibile analizzare la condotta (nel caso de quo di tipo omissivo) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controffattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio”.
La probabilità logica richiesta dal principio di diritto enunciato non è soddisfatta dalla sola probabilità statistica; infatti in diverse occasioni gli interpreti si sono espressi ritenendo che, anche un grado di probabilità vicino al 100 %, può esporre il giudicante al rischio di condannare un innocente. Il disvalore che sorge dall’errore giudiziario generato dalla condanna dell’innocente, a parere di taluni nonché di chi scrive, è ben più ampio di quello nascente dall’assoluzione di un colpevole.
Si ricorda che il processo penale si limita alla ricerca della sola verità processuale e, per questo motivo, deve necessariamente fondarsi sui principi che il nostro ordinamento pone come indefettibili, con la conseguenza che una pronuncia di condanna dovrà essere avvinta dalla consapevolezza nel giudicante di aver deciso oltre ogni ragionevole dubbio. La decisione deve, cioè, fondarsi su un impianto probatorio rispondente al principio di probabilità logico-razionale che nasce dalla sussunzione sotto leggi scientifiche ampiamente riconosciute e condivise dagli esperti nei settori coinvolti.