La nullità del preliminare di immobile da costruire per mancanza della fideiussione: prime applicazioni

nullità del preliminare

Tribunale di Padova, Sent. n. 55/2013 dell’ 8.1.2013.

Con la recentissima pronuncia in commento il Tribunale patavino ha accolto la domanda del promissario acquirente di un immobile da costruire ai sensi dell’art. 2 d.lgs 122/05, il quale invocava la nullità del preliminare per mancato rilascio della fideiussione prevista a copertura di tutti gli esborsi per caparre e/o acconti anteriori al rogito. 

Il Giudice patavino ha correttamente ritenuto che la nullità del preliminare derivante dalla mancata prestazione della fideiussione derivi da un vizio genetico del contratto, che non può certo essere sanato dall’esaurimento positivo di un procedimento amministrativo (quello che secondo il convenuto aveva già portato alla concessione dell’agibilità per silenzio-assenso prima della comunicazione con cui il promissario acquirente faceva valere la causa di nullità) che non coinvolga alcuna manifestazione negoziale del soggetto nel cui interesse il legislatore ha previsto la nullità protettiva. 

L’unico altro precedente rinvenuto sul tema, solo apparentemente dissonante, è una sentenza del Tribunale di Pavia del 17.4.2012 in cui il giudice aveva ritenuto sussistente l’abuso del diritto da parte del promissario acquirente in quanto “l’immobile promesso in vendita aveva già ottenuto l’agibilità in assenza di qualunque inadempimento della convenuta”. In questo secondo caso, infatti, a differenza che nel primo, il promittente venditore aveva più volte invitato al rogito il promissario acquirente il quale manteneva una condotta – questa sì, abusiva, in quanto non motivata – tale da far ritenere che egli volesse sottrarsi per aver semplicemente mutato intendimento; motivazione che certo esula dalla ratio di tutela della normativa del d.lgs 122/05.