Il Tribunale di Bologna “smonta” la Legge Fornero.

Tribunale di Bologna, Ord. 15.10.2012  

 

Un lavoratore dipendente di una azienda metalmeccanica era stato licenziato alla fine di luglio perché con una e-mail inviata a un collega aveva affermato: “Parlare di pianificazione in questa azienda è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire pianificare una minima attività in questa azienda”. Affermazione giudicata così grave da far scattare il licenziamento.

Il Tribunale di Bologna (ordinanza del G.L. Marchesini), ha invece precisato che la valutazione di tale fatto, come di qualunque fatto storico, richiede la contestualizzazione del fatto medesimo e la sua collocazione nel tempo, nello spazio, nella situazione psicologica dei soggetti operanti, nonché nella sequenza degli avvenimenti e nelle condotte degli altri soggetti che hanno avuto un ruolo nel fatto storico in esame. Va considerata, cioè, la dinamica complessiva, non il singolo episodio. Il Giudice del Lavoro, sulla base di queste premesse, ritenuto che sotto il profilo della valutazione della gravità del comportamento addebitato lo stesso non fosse idoneo ad integrare il concetto di giusta causa di licenziamento, accogliendo la tesi difensiva, si è pronunciato per il reintegro perché non ci si può riferire al solo fatto materiale ma all’interezza dei comportamenti.

Tale pronuncia si pone “in contrasto” con la normativa da poco entrata in vigore in materia, la quale, in tema di licenziamento disciplinare, prevede il reintegro solo se il fatto contestato non si è materialmente realizzato o se il contratto collettivo prevede una sanzione disciplinare diversa dal licenziamento. In quel caso, secondo le interpretazioni dominanti, il Giudice, in caso di insussistenza di una giusta causa, può comminare solo una sanzione economica, ma non il reintegro. L’ordinanza del Tribunale di Bologna riconosce la possibilità del Giudice di ordinare il reintegro del lavoratore in caso di licenziamenti intimati per comportamenti realmente tenuti dal dipendente ma di gravità ritenuta irrisoria. Trattasi di una pronuncia interessante  in quanto si tratta di una delle prime successive alla riforma Fornero.

Il testo dell’ordinanza è disponibile su: http://www.dplmodena.it/TribBO-Marchesini15.10.12-2-1.pdf