Il conducente rifiuta l’alcoltest? Non applicabile l’aggravante dell’aver provocato un incidente

Casi. Pen. SS.UU., sentenza n. 46625/15.

La sentenza 46625/15 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto il conflitto giurisprudenziale relativo all’applicabilità della circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale (art. 186, co. 2 bis Codice della Strada) alla fattispecie del rifiuto di sottoporsi ad alcooltest (art. 186 comma 7 CDS).
L’art. 186 co. 7 CDS stabilisce che al conducente di un veicolo che si rifiuti illegittimamente di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato alcolico vada riservato il trattamento sanzionatorio previsto per la più grave ipotesi di giuda in stato di ebbrezza, ovvero quella prevista dalla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo.
Ci si è chiesti se tale rinvio normativo renda applicabile al conducente che opponga il rifiuto all’accertamento alcolimetrico, oltre al trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 187 co. 2 lett. c), anche il comma 2-bis del medesimo articolo che prevede il raddoppio delle sanzioni qualora l’agente provochi un incidente stradale.
La questione ha rilievo pratico di non poco conto poiché qualora il conducente di un veicolo in stato di ebbrezza provochi un sinistro stradale lo stesso non potrà essere ammesso allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (art. 186 co. 9-bis CDS).
Svolgere proficuamente i menzionati lavori, infatti, presenta conseguenze giuridiche positive, non ultima l’estinzione del reato.
Affermare quindi l’applicabilità della circostanza aggravante in esame anche all’ipotesi in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi ad alcoltest, significa precludere al medesimo la possibilità di svolgere i lavori di pubblica utilità in sostituzione dell’irrogazione della pena.
Le Sezioni Unite hanno risolto il dubbio interpretativo evidenziando la diversità sostanziale tra le due condotte. Affinchè sussista il reato di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche è necessario che sia compiuto l’accertamento di tale stato di alterazione; nell’ipotesi del rifiuto, invece, il reato si consuma nel momento in cui, in maniera tacita o espressa, il conducente si rifiuti di sottoporsi all’accertamento, implicando, appunto il mancato accertamento dello stato di ebbrezza.
La menzionata diversità ontologica tra le fattispecie incriminatrici consente di escludere l’applicabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 186 co. 2 CDS (l’aver provocato un sinistro stradale guidando un veicolo in stato di ebbrezza) all’ipotesi del rifiuto perché, in tale ultima ipotesi, manca il presupposto dell’applicabilità dell’aggravante, ovvero l’accertamento dell’alterazione psicofisica determinata dall’assunzione di alcool.
Inoltre la S.C. evidenzia che l’art. 186 co. 7 CDS richiama l’art. 186 co. 2 lett. c) esclusivamente per fissare le pene, non anche le sanzioni accessorie disciplinate dallo stesso comma 7; mentre nessun richiamo è operato con riferimento al comma 2-bis che non sarebbe comunque applicabile alla luce della diversità sostanziale delle fattispecie incriminatrici.
Il conducente del veicolo che rifiuti di sottoporsi ad alcoltest dopo aver provocato un incidente stradale potrà dunque fare istanza di svolgimento dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena.