Patto di prova: legittimità della indicazione per relationem delle mansioni con richiamo alle declaratorie del contratto collettivo

Il 15 aprile 2014, con la recentissima ordinanza ex art. 1, comma 49, legge n. 92/2012, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro si è uniformato all’orientamento della Suprema Corte (Cass. 20 maggio 2009, n. 11722; Cass. 9 giugno 2996, n. 13455; Cass. 4 dicembre 2001, n. 15307) secondo cui non può considerarsi nullo il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro per difetto di specifica indicazione, in forma scritta, delle mansioni oggetto del patto stesso se essa può essere operata anche per relationem con richiamo alle declaratorie del contratto collettivo che definiscono le mansioni comprese nella qualifica di assunzione, sempre che il rinvio sia sufficientemente specifico.
Pur ribadendo che il patto di prova deve risultare da atto scritto e contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, il Tribunale ha ritenuto che esse non debbano necessariamente essere indicate in dettaglio essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo.
Integra, quindi, il requisito della specificità il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, quanto meno ove si richiami la nozione più dettagliata.
Pertanto è da considerarsi valido il patto di prova che richiami espressamente il contratto collettivo applicabile, la categoria di inquadramento e le mansioni attribuite al lavoratore.
L’ordinanza è particolarmente interessante anche perché ne scaturisce un’importante orientamento del Tribunale di Milano sotto un altro aspetto.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale meneghino, al fine della valutazione della legittimità o meno del patto di prova apposto al contratto di lavoro, ha ritenuto di prendere in considerazione anche l’ulteriore circostanza (oltre al sufficiente grado di determinazione delle mansioni risultante dal tenore letterale del contratto) costituita dalla specifica conoscenza del settore di attività in capo al lavoratore.
Infatti, qualora dalla pluriennale e precedente esperienza del lavoratore in altre Aziende concorrenti presso le quali egli abbia svolto le medesime mansioni possa desumersi che egli conoscesse quali fossero le mansioni oggetto del patto di prova, la nullità del patto per difetto di specifica indicazione delle stesse deve essere esclusa.