L’inammissibilità della prova orale della comunicazione del licenziamento

Cass. Civ. – Sez. Lavoro, sentenza n. 11479 del 3/06/2015.

Con sentenza n. 11479 del 3 giugno 2015 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli.

Il lavoratore lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. 604/1966 per avere l’impugnata sentenza ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta del licenziamento in base alla deposizione dei testi, che avevano riferito di aver redatto un verbale di avvenuta lettura e consegna della lettera di licenziamento al ricorrente, il quale ne aveva rifiutato la sottoscrizione.

Nello specifico la Società-datore di lavoro aveva prodotto in giudizio la lettera di intimazione di licenziamento al lavoratore con la dicitura, in calce, della sua avvenuta lettura allo stesso ad opera di un collega e con annesso verbale con cui i presenti davano atto di aver letto e consegnato al lavoratore copia della suddetta lettera e del suo rifiuto di sottoscriverla per ricevuta.

Tali circostanze erano state confermate, quali testimoni, da coloro che avevano redatto il verbale allegato alla lettera di licenziamento.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili, ai sensi dell’art. 2725 c.c., le testimonianze dei colleghi del lavoratore licenziato, in quanto non è consentita la prova testimoniale di un contratto di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità, salvo che il documento sia andato perduto senza colpa.

Nel caso di specie, contrariamente ad altri precedenti già affrontati dalla Corte stessa (Cass. n. 23061/2007), la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento non era pacifica tra le parti: era contestato che al momento dell’estromissione dall’azienda al ricorrente fosse stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volontà del Datore di lavoro di comminare il licenziamento.

Pertanto, secondo la Corte, non potendosi ricavare dal documento prodotto dalla società la data certa di redazione anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore né provare per testimoni la – controversa – tempestiva comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso deve ritenersi nullo per difetto della forma scritta prevista ex lege.

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