Lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata: non si applica l’Art. 18

Il Tribunale di Perugia, con sentenza 2 maggio 2014, ha rigettato il ricorso della lavoratrice intermittente che impugnava il licenziamento comminatole per giusta causa, durante il periodo di attesa tra una chiamata e l’altra chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e le misure di ristoro previste dall’art. 18 Statuto Lavoratori ovvero, in subordine, l’indennità risarcitoria di cui all’art. 8 l. 604/1966.

Il Giudice adìto ha rigettato le pretese della lavoratrice senza neppure valutare la sussistenza o meno della giusta causa di recesso e, quindi, la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, sulla base del presupposto che non è applicabile la disciplina vincolistica in materia di licenziamento al lavoro intermittente durante il periodo di attesa tra una chiamata e l’altra.

Ferma restando la natura subordinata del rapporto di lavoro intermittente, essa tuttavia sussiste – a parere del Giudice adito – solo nell’arco temporale intercorrente tra la chiamata del datore di lavoro e l’accettazione del lavoratore, da individuarsi nella erogazione della prestazione stessa non esistendo, al contrario, alcun rapporto tra le parti nel momento in cui il datore di lavoro cessa le chiamate.

Pertanto il lavoratore intermittente che non abbia l’obbligo di risposta alla chiamata, durante il periodo di attesa, non è titolare del diritto al ripristino coattivo di una continuità del rapporto e, quindi, non trova applicazione né l’art. 18 Statuto  Lav. né l’art. 8 l. 604/1966. Al contrario, qualora il licenziamento avvenga durante il periodo di lavoro, sarà applicabile la disciplina sul licenziamento in quanto il lavoratore è sottoposto al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore.