Infortunio in itinere: il limite del “rischio elettivo”.

Con la recentissima sentenza n. 6725 del 18.3.2013 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha ribadito il già affermato principio di diritto (Cass. n. 16282/2005 e n. 2624/2012) secondo cui il rischio elettivo, configurato come unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio in quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro, assume con riferimento all’infortunio in itinere una nozione più ampia rispetto all’infortunio che si verifichi durante l’attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore non abnormi secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.

Sulla base del suddetto principio di diritto la Suprema Corte ha sostenuto che in caso di infortunio in itinere, il requisito della occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione al rischio (a prescindere dal grado maggiore o minore di questo) assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale di esso e che l’unico limite sia appunto il rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente in base a ragioni o impulsi personali una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.

La presente pronuncia trae origine dall’impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata e della successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli da parte di un lavoratore che aveva agito contro l’Inail, affinché il Giudice gli riconoscesse un’indennità da infortunio a carico dell’Istituto. Il lavoratore, infatti, subiva un incidente mentre, a bordo del suo motorino, stava percorrendo il tragitto abituale per recarsi al lavoro ed aveva chiesto in via amministrativa una rendita da infortunio, mai riconosciutagli dall’Inail.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello competenti rigettavano le sue richieste ritenendo insussistente il requisito previsto dall’art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965 sub c della necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

La Corte di Cassazione confermava la pronuncia della Corte di Appello (rigettando il ricorso del lavoratore), ritenendo la sentenza impugnata conforme al suddetto principio di diritto laddove nega la copertura assicurativa all’infortunio in itinere in dipendenza della configurazione, come rischio elettivo, del comportamento del lavoratore che lo ha determinato, all’esito di un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità. La decisione impugnata, infatti risulta, secondo la Corte, adeguatamente sorretta dall’accertamento che il tragitto era percorribile a piedi ovvero utilizzando un mezzo di trasporto pubblico e ciò basta per configurare il rischio elettivo e per rigettare, di conseguenza, il ricorso.

Secondo la Corte, il lavoratore non ha diritto alla copertura assicurativa essendo stata la scelta dell’utilizzo del mezzo personale non necessitata (non essendo contestato che il tragitto fosse di due Km) e dettata da ragioni che, seppur legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività