La Cassazione con sent. 10 maggio 2019 n. 12534 ha dichiarato legittima la condotta del lavoratore che registra conversazioni con i colleghi al fine di tutelare la propria posizione in azienda e precostituirsi un mezzo di prova per un futuro contenzioso.

La vicenda.

La pronuncia della Cassazione trae origine dalla vicenda di un lavoratore licenziato per giusta causa per aver, tra le altre cose, registrato sistematicamente i colloqui con i colleghi a loro insaputa.

Dopo aver visto confermare la legittimità del licenziamento sia in primo grado che in appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna, il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi del ricorso, l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell’aver ritenuto le registrazioni effettuate dei colloqui con i colleghi integrare una condotta illegittima.

In particolare, a detta del ricorrente, tale assunto si poneva in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la registrazione di una conversazione all’insaputa dell’interlocutore deve ritenersi legittima e validamente utilizzabile in sede processuale qualora sia necessaria per tutelare e far valere un diritto in sede giudiziaria.

La pronuncia della Cassazione.

La Cassazione, confermando l’orientamento già richiamato dal ricorrente, ha ritenuto di dover dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio” (Cfr Cass. 12534/2019)

Ne consegue che secondo la Cassazione è legittima e, pertanto,  inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10/5/2018 n. 11322; Cass. 29/12/2014 n. 27424).

 

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