25 agosto 2012: L’accordo collettivo congela la riforma

di Mauro Pizzin,  http://www.ilsole24ore.com

 

Ricalibrare gli effetti della riforma del lavoro targata Fornero attraverso i contratti aziendali di prossimità, introdotti dal Dl 138/2011, adattando le sue disposizioni alle peculiarità dell’impresa per le quali si stringe l’accordo con il coinvolgimento delle associazione sindacali comparativamente più rappresentative.
L’opportunità è stata messa a frutto dalla Golden Lady di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, la quale ha firmato un contratto collettivo che potrebbe essere presto imitato da numerose altre aziende.
Il gruppo tessile lombardo – con 618 milioni di fatturato al termine del 2011 ai vertici nazionali nel settore delle calze – in quanto proprietario di negozi di commercio al dettaglio per la loro gestione ha finora impiegato circa 1.200 lavoratori utilizzando lo strumento dell’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, ormai inutilizzabile alla luce della riforma Fornero.
La nuova legge 92/2012, infatti, nei commi 28, 29, 30 e 31 del suo articolo 1, ha previsto per questa fattispecie contrattuale un numero di associati di lavoro non superiore a tre, salvo nel caso in cui sussistano rapporti coniugali o di parentela entro il terzo grado e di affinità entro il secondo grado.
In attesa di modificare in modo radicale la gestione e l’organizzazione dei punti vendita, l’azienda Golden Lady ha sottoscritto lo scorso 16 luglio un contratto collettivo aziendale di prossimità con la finalità «di garantire una maggiore occupazione a livello nazionale evitando nel contempo una crisi occupazionale».
L’accordo – firmato da Femca Cisl, Filctem Cgil e Uilta Uil – ha come presupposto la «ferma intenzione», messa per iscritto dall’azienda, «di preservare il rapporto con tutti gli associati in partecipazione attraverso un percorso ragionato di stabilizzazione dei contratti».
Viene così messa a frutto la possibilità offerta dall’articolo 8 del Dl 138/2011, come convertito dalla legge 148/2011, secondo il cui comma 2-bis, fermo restando il rispetto della Costituzione e i vincoli derivanti dalle norme comunitarie e dalla convenzioni internazionali sul lavoro, le intese sottoscritte con contrattazione collettiva di prossimità operano anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di lavoro e ai relativi regolamenti per una serie di materie elencate nel comma 2, fra cui, nel caso di specie, la «assunzione e disciplina del rapporto di lavoro».
L’intesa, il cui ambito di applicazione è circoscritto alla rete di vendita dell’azienda Golden Lady, «senza alcun riflesso, diretto e/o indiretto nei confronti del personale dipendente impiegato nel settore produttivo», posticipa di 12 mesi gli effetti sui contratti di associazione in partecipazione, così come riformati dalla legge 92/2012, altrimenti esecutivi dallo scorso 18 luglio. Un periodo di tempo ritenuto necessario al fine di «valutare le corrette modalità di assunzione con contratto di lavoro subordinato» dei lavoratori, applicando, dove possibile, anche il contratto di apprendistato con una successiva conferma in servizio al termine del periodo di formazione previsto per il lavoratore.