Spesso accade che una società di persone che versa in gravi difficoltà economiche sia trasformata in società di capitali, nel tentativo di mettere i soci al riparo dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali e dal rischio di fallimento in proprio.

La principale differenza tra società di persone e società di capitali infatti risiede proprio nel diverso regime di responsabilità patrimoniale dei soci: nelle società di persone (ad esempio nelle s.a.s o nelle s.n.c.) tutti i soci rispondono illimitatamente, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni contratte dalla società; al contrario nelle società di capitali (ad esempio nelle s.r.l. o nelle s.p.a.) è la società che risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali, mentre i soci rispondono solamente nei limiti del valore della quota posseduta.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge, ossia il mutamento della forma giuridica, non comporta l’estinzione della vecchia società e la contestuale creazione della nuova ma si risolve piuttosto in una vicenda meramente evolutiva-modificativa della società trasformata (v. SU 23019/2007), con la conseguenza che le obbligazioni precedentemente contratte (e i debiti assunti) permangono inalterate insieme alla corrispondente responsabilità patrimoniale dei soci.

Qual è il regime di responsabilità del socio di una società di persone che è stata trasformata in società di capitali?

A tal proposito occorre distinguere la responsabilità dei soci per le obbligazioni contratte anteriormente alla trasformazione da quella per le obbligazioni contratte successivamente:

– per quanto riguarda le prime (obbligazioni contratte anteriormente alla trasformazione), in giurisprudenza si ritiene che la trasformazione non determini la liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata in relazione alle obbligazioni pregresse, a meno che i creditori non abbiano prestato il loro consenso esplicito o implicito; al fine di consentire ai creditori sociali di esprimersi in punto di liberazione del socio dalla responsabilità illimitata la trasformazione deve essere stata loro notificata dalla società (ed in tal caso, in mancanza di opposizione, si avrà consenso implicito).

– Per quanto riguarda, invece, obbligazioni contratte successivamente alla trasformazione, di esse risponde soltanto la società e non anche i soci, non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio.

Quando non può più essere dichiarato fallito il socio della società trasformata?

Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 25846/2013, ai sensi dell’art. 147, co. 2, L. Fall., decorso un anno dalla iscrizione nel registro delle imprese della trasformazione della società di persone in società di capitali non può più essere dichiarato il fallimento del socio che era illimitatamente responsabile prima della trasformazione e ciò anche qualora il socio non sia stato precedentemente liberato dalle obbligazioni pregresse mediante consenso esplicito o implicito dei creditori a cui la trasformazione è stata notificata (Cass. 25846/2016).