Cassazione, Ord. 26.1.2016, n. 1404.
Il rapporto coniugale tra cedente e cessionario è rilevante ai fini della prova necessaria per la revocatoria di un atto distrattivo?
La prova della “partecipatio fraudis” del terzo acquirente, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. nel caso in cui l’atto distrattivo sia a titolo oneroso e sia stato posto in essere successivamente al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici; è idonea allo scopo la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore-cedente ed il terzo-cessionario quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, tale vincolo (nel caso di specie: rapporto coniugale) renda estremamente improbabile che il terzo ignorasse la situazione gravemente debitoria del disponente.