Tribunale di Padova – decreto del 26.3.2013.
Il Tribunale di Padova si pronuncia in materia di collocazione in prededuzione o in privilegio dei crediti dei professionisti nel concordato preventivo.
Nel concordato “pieno”, la cui proposta sia stata depositata successivamente all’entrata in vigore delle modifiche del decreto sviluppo (d.l. n. 83/2012, in vigore dal 27 giugno 2012), i crediti del legale e degli altri soggetti che hanno collaborato alla redazione del piano, così come quello dell’attestatore sono sorti anteriormente al deposito e alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato; pertanto, anche a seguito dell’abrogazione del co. 4 dell’art. 182-quater l.fall.(1), non possono che rientrare nell’art. 111 co. 2 l.fall. come crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale. Ciò vale tuttavia soltanto nell’ambito della successiva (ed eventuale) procedura fallimentare, con conseguente applicazione delle norme di cui all’rt. 92 e ss. l.fall. sull’accertamento dei crediti; con l’ulteriore conseguenza che, depositata la necessaria domanda di ammissione allo stato passivo, spetterà al Giudice Delegato la valutazione non solo del quantum ma anche dell’an, dovendo valutarsi se effettivamente tali crediti siano sorti per la buona riuscita e/o per l’ammissione del concordato preventivo.
Deve invece escludersi la natura prededucibile di tali crediti nella procedura concordataria, ove ad essi spetterà “solo” il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Tale principio si applica ai crediti dei professionisti da ritenersi concorsuali ex art. 184 l.fall., non invece a quelli sorti dopo il deposito/pubblicazione della domanda di concordato. Sono dunque prededucibili anche nel concordato, ad esempio, i crediti dei professionisti che abbiano redatto l’attestazione prevista dall’art. 182-quinquies, co. 1 e 4 l.fall. o l’integrazione dell’attestazione ex art. 161, co. 3, l.fall., ovvero il piano nel caso di concordato c.d. in bianco.
(1) Il comma, che è stato abrogato dal n 4) della lett. e-bis) del co. 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n. 134 così recitava: “Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato.”