Corte di Appello di Firenze Sent. n. 1237 del 28.9.12.

La trasformazione della procedura di concordato preventivo in senso marcatamente negoziale rende necessario che i presupposti di ammissibilità siano attentamente vagliati sotto il profilo dell’adeguatezza e della fattibilità. Pertanto, se il giudice non è più chiamato a sindacare la convenienza del concordato, è tuttavia tenuto a controllare che la proposta sia redatta in modo coerente, completo e compatibile coi fatti, in modo da consentire ai destinatari di accettarla o respingerla con cognizione di causa. IN tale prospettiva, l’esame dei requisiti di ammissione non può prescindere dai contenuti concreti, non perchè questi debbano soggiacere al gradimento del Tribunale, ma perchè occorre garantire ai creditori la possibilità d manifestare la loro opinione al riguardo in un quadro chiaro e realistico.