E’ possibile ottenere lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nel concordato c.d. in bianco?
La facoltà di scioglimento prevista dall’art. 169-bis l.fall. presuppone un interesse allo scioglimento per la massa dei creditori.
La norma sullo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ammette il sacrificio dell’interesse particolare del contraente in bonis in nome della tutela del (più generale) interesse della massa dei creditori. La sussistenza di detto interesse dovrà costituire l’oggetto della valutazione del G.D. sulla base delle evidenze fornite dal ricorrente, su cui grava l’onere della prova.
E’ questa la principale ragione per cui è dubbia la possibilità di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nel concordato con riserva, ove l’assenza del piano di concordato impedisce una valutazione dell’interesse della massa allo scioglimento del rapporto, lacuna che stride con gli effetti irreversibili dello scioglimento del rapporto (sembra semmai più adatto l’istituto della sospensione).
Come rilevato da recente giurisprudenza “Nel disporre l’autorizzazione ex art. 169 bis l.f. allo scioglimento dai contratti in corso di esecuzione, il Giudice Delegato dovrà avere riguardo all’interesse della massa e, quindi, rilasciare o meno il titolo abilitativo all’esercizio del potere a seconda che lo scioglimento richiesto sia o non sia funzionale all’interesse dei creditori concorsuali e, quindi, a seconda che sia o meno strumentale alla realizzazione del piano e della proposta” (Trib. Vicenza, decr. 12/06/2015).
Nel concordato in bianco, ove mancano piano e proposta, tale valutazione è impossibile.
Per tale ragione la giurisprudenza prevalente afferma l’incompatibilità dell’ipotesi dello scioglimento del contratto, che determina effetti definitivi, con la fase del preconcordato, che è caratterizzata da provvisorietà e che può concludersi anche con un nulla di fatto (cioè senza un concordato), mentre lo scioglimento del contratto previsto dall’art.169-bis l.f. presuppone che ci si trovi nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, con un piano e la relativa documentazione già predisposti e prodotti (Trib. Vicenza decr. 20/06/2013).
La Corte di Appello di Brescia, fortemente critica sull’applicabilità dell’istituto al preconcordato, ha rilevato inoltre che il testo dell’art. 169-bis l.fall. non fa alcun riferimento alle domande presentate ai sensi dell’art. 161, co. 6, l.fall. come invece avviene in altre norme quando queste vanno applicate anche alla fattispecie del preconcordato (v. ad es. l’art. 182-quinquies, co. 4, l.fall.) (App. Brescia, 19/06/213).
Va detto che si registra più d’una pronuncia di segno contrario; tuttavia anche i sostenitori dell’applicabilità dell’istituto dello scioglimento al concordato con riserva ritengono necessario che il debitore/ricorrente fornisca almeno “adeguata disclosure per consentire il sindacato dell’autorità giudiziaria ed il diritto di difesa del contraente in bonis” (così App. Milano, Decr. 580 del 4/02/2015).