Aziende ospedaliere: no al termine dilatorio di 120 gg. per i pagamenti

L’art. 14 del d.l. 669/96 convertito in legge 30/97 e successivamente modificato dall’art. 44 co. 3 del d.l. 269/03 prevede, a favore degli enti pubblici territoriali e degli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 gg tra la notifica della sentenza o dei provvedimenti immediatamente esecutivi ed il precetto.
I recenti arresti giurisprudenziali hanno messo in evidenza che, dall’esercizio di tale facoltà, sarebbero escluse le Aziende Sanitarie Ospedaliere posta la natura di ente pubblico economico.
La Corte Costituzionale ha confermato quanto già sostenuto da molti tribunali di merito precisando che “mentre gli enti territoriali sono dotati, sia pure in forma meno spiccata rispetto allo Sato, di poteri autoritativi che esercitano attraverso gli strumenti del diritto amministrativo, le aziende sanitarie si caratterizzano, secondo il prevalente e consolidato orientamento interpretativo, per essere enti pubblici economici esercenti la attività utendo iure privato” (ord. 49 del 03.6.2013).
In linea con quanto affermato dalla Consulta anche la Corte di Cassazione, con sent. 11088 del 20.5.2014 ha affermato che, a seguito dell’intervento novellatore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ad opera del decreto legislativo n. 229/1999, è stato modificato il precedente assetto organizzativo con l’effetto che le unità sanitarie locali sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ed il loro funzionamento è disciplinato con atto aziendale di diritto privato.
L’azienda sanitaria ospedaliera, acquisendo autonomia di gestione, organizzazione ed amministrazione, non è più assimilabile ad ente strumentale della Regione, uscendo così dall’ambito di applicazione dell’art. 14 del dl 669/96 e successive modifiche.