6 marzo 2012: Trib. Piacenza: casa di cura, medico, inadempimento obblighi e responsabilità contrattuale.

Il rapporto che si instaura tra casa di cura o ente ospedaliero, ha la sua fonte in un contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura o dell’ente, accanto a quelli latu sensu alberghi, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. La responsabilità della casa di cura o dell’ente nei confronti del paziente, ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art.1218 c.c., non solo all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico; ma anche, in virtù dell’art.1218 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.