11 ottobre 2012: se l’inquilino muore fulminato ne rispondono proprietario e “amministratore”

Corte di Cassazione, Sent. n. 40050/2012

Il proprietario di casa e l’”amministratore” (inteso quale soggetto che gestisce l’unità immobiliare, pur privo di formale preposizione) rispondono penalmente per omicidio colposo in caso di morte dell’inquilino rimasto fulminato per l’assenza di salvavita all’interno dell’abitazione.

Nell’unità concessa in locazione l’inquilino fu raggiunto da una prima scarica elettrica mentre si faceva la doccia. A quel punto, onde capire il motivo della dispersione, l’uomo si recò sul terrazzo di copertura dell’abitazione e “senza che avesse in alcun modo armeggiato con i fili elettrici”, “venne attinto dalla mortale scarica” soltanto per avere contemporaneamente toccato il tubo conduttore dell’elettricità all’autoclave e l’inferriata a potenziale elettrico zero, dove venne trovato ancora aggrappato dai soccorritori.

Non è bastata  la testimonianza di un tecnico elettricista secondo cui l’appartamento era dotato del dispositivo di sicurezza. Per la Cassazione, infatti, se così fosse stato “l’immediata disattivazione elettrica avrebbe impedito la folgorazione” e l’evento non si sarebbe verificato. Al contrario, dagli accertamenti tecnici era risultato un impianto “assemblato in modo rudimentale e alquanto approssimativo”, tale da escludere che la protezione fosse assicurata.

Non responsabile, se non in piccola parte, l’inquilino (a carico del quale è stato riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 20%), a cui non si può attribuire un comportamento anomalo, secondo l’id quod plerumque accidit, per essere salito sulla terrazza a cui gli era precluso l’ingresso, ma a cui evidentemente poteva accedere liberamente, al fine di capire l’origine della perdita. 

E’ infine interessante rilevare che la Cassazione ha ritenuto responsabile anche il figlio della proprietaria quale “amministratore” dell’unità immobiliare per il solo fatto che, pur in assenza di alcuna formale preposizione, egli aveva indicato l’abitazione come casa sua, riscuoteva i canoni di locazione rilasciandone ricevuta e dopo l’evento si occupò della messa a norma dell’impianto al posto della anziana madre proprietaria.