Con ordinanza del 7.11.2019 il Tribunale di Bari ha ordinato ad una donna la rimozione immediata dal profilo Facebook di tutte le immagini che ritraevano l’ex compagno e i figli minori di lui, postate in costanza della loro relazione.
La vicenda.
Un uomo proponeva innanzi al Tribunale di Bari ricorso cautelare ex art. 702-bis cpc per ottenere la rimozione dai profili social dell’ex compagna di oltre mille foto che ritraevano lui e i suoi figli minori e che la donna, malgrado esplicite richieste, si era rifiutata di eliminare.
Il Giudice adìto, ritenendo sufficientemente provate le circostanze lamentate, ordinava alla Resistente la rimozione immediata di tutte le fotografie contestate dal proprio profilo.
I motivi dell’accoglimento del ricorso.
In linea generale la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona fisica è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta.
Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 cc e art. 96 legge 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679 o GDPR), dal momento che le immagini fotografiche sono dati personali e la loro pubblicazione da parte di terzi integra una operazione di trattamento ai sensi del GDPR.
Nel caso di specie, dall’atteggiamento tenuto dal Ricorrente, che prima di agire in giudizio aveva più volte intimato la cancellazione, anche tramite il proprio legale, si poteva dedurre senza dubbio la mancanza di consenso alla pubblicazione delle immagini (o, quantomeno, la revoca dello stesso).
Per tali ragioni il Giudice ha ritenuto censurabile la condotta dell’ex compagna, riconoscendo al Ricorrente il diritto di ottenere la cessazione della condotta abusiva e disponendo di conseguenza la cancellazione dal profilo Facebook di tutte le fotografie che ritraevano l’uomo e i suoi figli minori.
Il Tribunale ha altresì chiarito l’irrilevanza, ai fini della decisione sul caso di specie, della circostanza che la mancanza di consenso fosse originaria o sopravvenuta, essendo il consenso sempre revocabile da parte dell’interessato.
Ciò è una diretta conseguenza del fatto che i diritti assoluti coinvolti (immagine e riservatezza) hanno natura strettamente personale e, in quanto tali, non possono soffrire compromissione se non alla luce della persistenza ed attualità del consenso, sempre revocabile sebbene con effetti ex nunc.