Con ordinanza del 30.1.2020 il Tribunale di Trani ha ritenuto pignorabile, su istanza di un coniuge, il reddito di cittadinanza percepito dall’altro coniuge che non adempie regolarmente all’obbligo di contribuzione nel mantenimento dei figli minori.

La vicenda.

Stante il perdurante inadempimento da parte di un padre, percettore del reddito di cittadinanza, al pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori stabilito con ordinanza presidenziale resa nel procedimento di separazione coniugale, la moglie si rivolgeva al Tribunale chiedendo che, ai sensi dell’art. 156 c.c., fosse ordinato all’INPS di versare a lei direttamente una somma mensile di importo pari all’assegno di mantenimento, trattenendo la medesima dall’erogazione dovuta al marito a titolo di reddito di cittadinanza.

Il marito si difendeva adducendo la natura “alimentare” del reddito di cittadinanza e, conseguentemente, la sua impignorabilità.

Il Tribunale di Trani, con l’ordinanza del 30.1.2020, ha chiarito che il reddito di cittadinanza non ha natura alimentare e non rientra tra le ipotesi codicistiche di impignorabilità; pertanto, esso è legittimamente pignorabile per debiti derivanti dall’inadempimento degli obblighi di contribuzione nel mantenimento dei figli.

L’ordine di pagamento diretto, rivolto ai terzi debitori dell’obbligato, previsto dall’art. 156 c.c.

L’art. 156 del Codice civile, comma 3 prevede che, in caso di inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, su richiesta del coniuge creditore, il giudice possa ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all’avente diritto fino a concorrenza del suo credito.

Basandosi su tale dato normativo il Tribunale di Trani ha richiamato un condivisibile orientamento della Cassazione secondo cui l’unico presupposto che rende legittimo l’ordine al terzo di versare una parte delle somme che deve al coniuge obbligato direttamente all’altro coniuge è l’accertamento, da parte del Giudice, del suo mancato adempimento; non rilevano, in tali casi, né le esigenze dell’obbligato inadempiente né la gravità o l’intenzionalità del suo inadempimento (v. Cass. n.  23668/2006).

Il Giudice ha anche osservato che, in simili ipotesi, il mancato adempimento puntuale induce a dubitare della tempestività pagamenti futuri, circostanza che legittima l’emissione del provvedimento ex art. 156 c.c. di cui sopra, tenuto conto del fatto che anche il semplice ritardo nella corresponsione è idoneo a frustrare la funzione che è propria dell’assegno di mantenimento (cfr Cass. 23668/2006 e Cass. 11062/2011).

E’ inoltre giustificabile, da un punto di vista giuridico, l’impiego del reddito di cittadinanza per far fronte ai bisogni primari delle persone delle quali il beneficiario ha l’obbligo di prendersi cura, anche nell’ipotesi in cui lo stesso non faccia più parte di quel nucleo familiare.

Il reddito di cittadinanza è pignorabile?

Il decreto istitutivo del reddito di cittadinanza (d.l. n. 4/2019, convertito con modifiche dalla l. n. 26/2019) nulla dice in merito alla pignorabilità o meno dell’erogazione.

Dottrina e giurisprudenza di merito si sono mostrate concordi nel ritenerne la pignorabilità, escludendo che possano trovare applicazione i limiti di cui all’art. 545 c.p.c.

Le considerazioni che hanno indotto a ritenere pignorabile il reddito di cittadinanza sono molteplici.

In primo luogo, come osservato anche dal Tribunale di Trani, il reddito di cittadinanza ha carattere prevalente di misura di politica attiva dell’occupazione, non di assegno alimentare.

Ciò si evince sia dalla lettura dell’art. 1, co. 255 d.l. 4/2019, che lo definisce come misura introdotta specificamente “contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale”, (..) “a garanzia del diritto al lavoro” e “della libera scelta del lavoro” sia dal fatto che nel testo del decreto non c’è alcun riferimento ad una sua ipotetica natura alimentare, peraltro facilmente escludibile ove si consideri che di esso non possono beneficiare, ad esempio, gli inabili al lavoro.

In secondo luogo la giurisprudenza ha osservato che le disposizioni che prevedono l’impignorabilità dei crediti hanno natura di norma eccezionale e, pertanto, non possono essere interpretate estensivamente.

Per le ragioni sopra esposte deve quindi ritenersi ammissibile e legittimo l’ordine rivolto all’INPS di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato in favore dell’altro coniuge che si è dimostrato ripetutamente inadempiente al pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito per i figli minori.

Esiste un limite quantitativo alla pignorabilità del reddito di cttadinanza?

Il Tribunale di Trani ha chiarito, infine, che il reddito di cittadinanza è pignorabile per intero, incontrando il solo limite dell’entità del debito del percettore verso l’altro coniuge.