La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26594/2019 del 18 ottobre scorso, ha affermato che è legittima la revoca dell’assegno di divorzio di cui beneficia la ex moglie che volontariamente decide di licenziarsi.
Il caso.
Con sentenza resa all’esito di una causa di divorzio, il Tribunale di Verbania dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva l’affidamento dei figli al padre ponendo, da un lato, un contributo mensile di € 200 per il mantenimento dei figli a carico della madre e, dall’altro, un assegno divorzile mensile di pari importo a carico del marito e in favore dell’ex coniuge.
Successivamente la Corte di appello di Torino, accogliendo l’appello proposto dal marito avverso la suddetta sentenza, revocava l’assegno divorzile e respingeva altresì l’appello incidentale della moglie diretto ad ottenere un aumento dell’assegno disposto in suo favore e l’affidamento condiviso dei figli.
A fondamento della sua decisione la Corte di appello aveva posto le seguenti considerazioni.
In particolare, oltre ad aver riscontrato un atteggiamento dismissivo della moglie nei confronti dei figli (per non averli visti dal 2014 né aver contribuito da allora al loro mantenimento), la Corte di Appello aveva dato rilievo alla circostanza che la moglie avesse deciso volontariamente di abbandonare la propria occupazione lavorativa come commessa in un supermercato per trasferirsi in Calabria, presso i suoi genitori, rimanendo così priva di reddito.
A detta della Corte non poteva ritenersi sussistente nel caso di specie uno stato di bisogno tale da giustificare l’imposizione di un contributo al suo mantenimento da parte dell’ex marito: la donna, infatti, era ancora in giovane età e aveva dimostrato di avere piena capacità lavorativa e, semmai sussistente, lo stato di bisogno doveva addebitarsi esclusivamente alla sua volontaria determinazione di lasciare il lavoro dopo la separazione.
Avverso la suddetta sentenza l’ex moglie proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c. 6 L. div. e degli artt. 115 e 116 cpc per erronea valutazione dei presupposti per la revoca dell’assegno divorzile.
La Cassazione, con ordinanza n. 26594/2019, ha rigettato il ricorso dichiarando legittima la revoca dell’assegno di divorzio.
Le motivazioni della Cassazione.
Nel pronunciarsi sulla vicenda la Cassazione ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018 che, superando il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, ha statuito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 richiede l’accertamento tanto dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante quanto dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (per approfondimenti sulla sentenza delle SS.UU. leggi il nostro articolo cliccando qui).
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi – che l’assegno divorzile persegue – non può ritenersi finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma solo al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate dal coniuge per dedicarsi alla cura della famiglia.
Su tali basi la Suprema Corte ha affermato la legittimità della decisione della Corte di Appello, evidenziando come l’impossibilità, semmai esistente, per la moglie di procurarsi i mezzi adeguati di cui all’art. 5 citato non dipendeva dalla sua incapacità lavorativa o da fattori esterni alla sua volontà ma soltanto dalla libera scelta di abbandonare l’impiego che le assicurava un reddito fisso.
Nel caso di specie, peraltro, non era stato nemmeno possibile riscontrare la sussistenza di un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero di un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari che fossero idonei a giustificare la corresponsione dell’assegno divorzile da parte dell’ex marito.