Il mancato riconoscimento da parte del padre biologico configura un illecito di natura endofamiliare che genera in capo al figlio il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito, da quantificarsi in via equitativa in un importo pari alla metà dell’assegno mensile minimo previsto per il mantenimento dei figli moltiplicato per un arco temporale che va dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età (Trib. Vicenza, sentenza del 24.10.2019).

La vicenda.

Con sentenza dello scorso 24 ottobre 2019 il Tribunale di Vicenza ha così statuito all’esito di un procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità promosso da un uomo – ormai quarantenne – che, sostenendo di essere nato da una relazione intercorsa tra la madre e il convenuto, chiedeva l’accertamento della paternità e la contestuale condanna del convenuto al risarcimento del danno patito in conseguenza all’assenza della figura paterna nella sua vita. A suo dire, tale circostanza aveva inciso negativamente sulle sue scelte di vita e sul suo status sociale, contribuendo a determinare la sua situazione di persona malata e tossicodipendente, oltre che ex detenuto e con minori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Nel costituirsi in giudizio, il presunto padre biologico ammetteva di aver avuto in gioventù una relazione con la madre dell’attore e, pur dichiarandosi disponibile ad effettuare il test del DNA al fine del definitivo accertamento della paternità, chiedeva il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dal figlio.

Al termine dell’istruttoria documentale e all’esito della CTU, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la paternità del convenuto rispetto all’attore, affermando il principio secondo cui il mancato riconoscimento del figlio naturale rappresenta un fatto illecito di natura endofamiliare, da cui scaturisce per il figlio il diritto a veder risarcito il danno subìto come conseguenza del vuoto emotivo, relazionale e sociale dovuto alla assenza paterna fin dalla nascita.

Qual è il danno risarcibile in caso di mancato riconoscimento da parte del padre biologico?

Come precisato dal Tribunale di Vicenza, in simili ipotesi il ristoro del danno può riferirsi soltanto alle conseguenze immediate e dirette del mancato riconoscimento del figlio da parte del padre biologico le quali, nello specifico, sono ravvisabili nella mancanza della figura di un padre affettivo-sostentativo nella vita fino al raggiungimento della maggiore età.

Partendo da questo assunto, il Tribunale ha escluso che il risarcimento possa spingersi fino a ricomprendere anche le eventuali successive libere scelte di vita dell’avente diritto, a maggior ragione se, come nel caso di specie, esse hanno avuto carattere illecito o si sono concretizzate nel consumo di sostanze nocive per la salute.

La ratio alla base di tale esclusione sarebbe la seguente: se, come ricordato dal Tribunale, la storia da sempre ci tramanda, da un lato, esempi di “figli di nessuno” che hanno avuto successo nella vita (per propria buona sorte o con l’aiuto dell’unico genitore presente) e, dall’altro, esempi di figli di cresciuti con entrambi i genitori che, viceversa, non hanno avuto altrettanta fortuna, è evidente che le alterne vicende della vita che dipendono da scelte personali ed individuali del figlio non possono essere imputate con certezza al padre per il solo fatto del mancato riconoscimento.

Quanto ai fattori che incidono sulla quantificazione del risarcimento, il Tribunale di Vicenza ha preso posizione sia in merito all’incidenza sul riconoscimento della pretesa risarcitoria dell’eventuale “ritardo” del figlio nel promuovere l’azione giudiziale per l’accertamento di paternità (avvenuta, nel caso di specie, ben oltre il compimento del diciottesimo anno di età), sia in punto di individuazione dei parametri a cui ancorare il calcolo dell’ammontare dovuto.

Il “ritardo” nella proposizione dell’azione di accertamento giudiziale di paternità da parte del figlio incide sull’accoglimento delle sue pretese risarcitorie?

Il Tribunale ha sottolineato che la scelta di avere un padre affettivo e, comunque, sostentativo, non può essere differita nel tempo dal figlio; tale ritardo comporterebbe, infatti, un pregiudizio tanto per il figlio – che vedrebbe aggravate le conseguenze della mancanza del padre nella sua vita – quanto per il padre – che, invece, vedrebbe aumentare esponenzialmente l’entità di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

Il Tribunale di Vicenza, contrariamente a quanto precedentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 26205/2013), ha concluso che, se l’attore avesse realmente sentito il bisogno di un padre affettivo e sostentativo, egli avrebbe dovuto esperire l’azione di accertamento della paternità non appena gli fosse stato possibile, cioè al raggiungimento della maggiore età.

In altre parole il figlio non può dolersi, per ragioni squisitamente economiche, della prolungata assenza del padre se essa è dovuta principalmente alla sua inerzia nella proposizione della relativa domanda giudiziale, essendo una simile condotta dilatoria qualificabile in termini di concorso al prodursi dell’evento lesivo ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Se è vero, infatti, che la legge prevede che sia imprescrittibile, per il figlio, l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (cfr. art. 270 c.c.), è altrettanto vero che ciò si riferisce esclusivamente al diritto del figlio a vedersi riconosciuto un padre, diritto in sè privo di natura economica.

Ne discende che il danno deve essere circoscritto al mero pretium doloris riferibile all’arco della vita che va dalla nascita al compimento della maggiore età, momento in cui il figlio può scegliere liberamente se agire o meno contro il padre, se è a conoscenza della sua identità (e nel caso di specie lo era, per sua stessa ammissione) e se il padre, come dimostrato dal contegno processuale del convenuto, non rifiuta il test del DNA.

Come osservato nella sentenza esaminata, “Il criterio temporale dei 18 anni di vuoto affettivo risulta idoneo anche sotto il profilo della congruità rapportata all’id quod plerumque accidit, secondo cui è nei primi anni di vita, fino al raggiungimento della maggiore età, che più si sente il vuoto genitoriale, di poi inevitabilmente colmato col tempo dall’abitudine e dalle esperienze personali, sì che non possa qui sostenersi che il vuoto affettivo e consolatorio possa essere durato tutta la vita. Invero, se vuoto così forte era, e tale fosse stato sentito, allora l’azione andava proposta ben prima, e non dopo così tanto tempo, e con cotanta domanda di risarcimento” (Trib. Vicenza, 24.10.2019).

Quantificazione del danno da mancato riconoscimento: quali parametri utilizzare?

Si tratta quindi di dare un valore economico al vuoto affettivo-sostentativo che si protrae dalla nascita fino al compimento della maggiore età del figlio, vuoto che, per sua stessa natura, non può essere contabilizzato.

Dovendo quindi ricorrere ad una quantificazione in via equitativa ma non potendo, allo stesso tempo, prescindere totalmente da qualsiasi criterio oggettivo, il Tribunale di Vicenza ha individuato come possibile parametro la metà della rinuncia patrimoniale subìta dal figlio nel periodo compreso tra la nascita e la maggiore età, prendendo a riferimento proprio la misura dell’assegno minimo che il Tribunale è solito concedere per il mantenimento i figli, pari ad € 150,00 mensili.

La misura del risarcimento riconosciuto all’attore è stata quantificata in € 16.200,00, somma ottenuta moltiplicando per dodici mensilità e per 18 anni la metà dell’assegno minimo di mantenimento.