Cassazione, Sent. 22.4.2016, n. 16964.

La sentenza Cass. 16964/2016 affronta il tema dell’allontanamento della persona sottoposta agli arresti domiciliari per incontrare la figlia minore.

Ai sensi dell’art. 284 cppse l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un’attività lavorativa”.
Secondo la Seconda Sezione della Corte di Cassazione le espressioni “indispensabili esigenze di vita” e “situazione di assoluta indigenza” esprimono due ipotesi autonome e distinte. La seconda si riferisce alla necessità di sopperire ai bisogni materiali, strettamente economici, di sostentamento propri e dei propri familiari. Con riferimento alla prima ipotesi, invece, la Corte di Cassazione ha spiegato come il Legislatore abbia voluto esprimere una nozione diversa e più ampia riferendosi “alle condizioni sociali” “ed alla tutela dei diritti fondamentali” di ogni individuo (Cass. 16964/2016, cit.).
Le esigenze indispensabili della vita, quindi, non hanno una valenza materiale ma si riferiscono all’espressione della persona che va tutelata sia nella sua individualità sia nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.), di cui la famiglia) ed in particolare il rapporto genitore figlio) è tra le massime manifestazioni.
Nei termini illustrati consentire al padre di esercitare le proprie funzioni genitoriali e vivere il rapporto con la figlia minore costituisce estrinsecazione della personalità, diritto che può trovare limiti solo in esigenze di sicurezza pubblica ovvero di natura processuale qualora si tratti di persona sottoposta a misura cautelare in attesa di giudizio. Di conseguenza è possibile che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari possa ottenere l’autorizzazione del giudice ad allontanarsi dal luogo in cui viene eseguita la misura cautelare al fine di incontrare la propria figlia.