Con ordinanza del 26 marzo 2020 il Tribunale di Bari, contraddicendo l’orientamento espresso solo pochi giorni prima dal Tribunale di Milano (di cui avevamo dato conto in un precedente articolo, che è possibile leggere cliccando qui), ha disposto la sospensione fino al 3 aprile del diritto di visita di un padre separato dimorante in comune diverso da quello di residenza del figlio minore.

I motivi della decisione.

Il Tribunale di Bari ha ritenuto che, nella situazione di emergenza sanitaria attualmente in corso, gli incontri dei genitori separati non collocatari con i figli dimoranti in comuni diversi non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza di cui ai D.P.C.M. del 9/3/2020 e dell’11/3/2020.

Diversamente da quanto infatti affermato l’11 marzo scorso dal Tribunale di Milano in relazione ad un caso analogo, il Tribunale di Bari ha chiarito che “il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.” (Trib. Bari ord. 26 marzo 2020).

La “(…) rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio“, impone necessariamente come conseguenza il “(…) sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”.

La decisione di interrompere le visite paterne si rendeva necessaria, a detta del Tribunale, anche per l’impossibilità di verificare, al rientro del minore presso il genitore collocatario, se lo stesso fosse stato esposto a rischio sanitario, cosa che porrebbe in pericolo anche la salute degli altri soggetti dimoranti presso l’abitazione del genitore collocatario.

Con quali modalità potrà essere mantenuto il contatto con i figli minori da parte del genitore non collocatario?

Il Tribunale di Bari ha suggerito che, per tutta la durata dell’emergenza e in attesa di nuove disposizioni legislative, sia opportuno l’esercizio del diritto di visita paterno attraverso lo strumento della videochiamata o attraverso l’utilizzo di Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati in sede di separazione o divorzio e secondo il medesimo calendario ivi stabilito.