Il diritto a percepire l’assegno divorzile viene definitivamente meno se l’ex coniuge che ne beneficia intraprende una convivenza more uxorio con un nuovo partner (Cass. sent. n. 406/2019).

La legge sul divorzio prevede espressamente che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio perda il diritto a percepirlo qualora passi a nuove nozze (v. art. 5, comma 100, L. 898/1970) ma nulla dice per l’ipotesi – oggigiorno sempre più frequente – in cui l’ex coniuge, anziché sposarsi con il nuovo partner, decida di intraprendere una convivenza more uxorio.

Sorge spontanea allora la domanda: anche l’ex che intraprende una nuova stabile convivenza perde il diritto a percepire l’assegno divorzile?

In assenza di una specifica disposizione di legge sul punto, la risposta al quesito è stata elaborata dalla giurisprudenza della Cassazione (da ultimo con sentenza n. 406 del 10 gennaio 2019, in linea con i precedenti Cass. n. 6855/2015; Cass. Ordinanza n. 2466/2016; Cass. n. 32871/2018) la quale ha statuito che anche la formazione di una nuova famiglia di fatto fa venire meno, in via definitiva, i presupposti per il permanere del diritto all’assegno divorzile.

In sostanza, aderendo all’opinione della dottrina maggioritaria, la Cassazione ha ritenuto che la causa estintiva prevista dalla legge (le nuove nozze) andasse interpretata estensivamente, in modo da poter ricomprendere non solo il caso di un nuovo matrimonio ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, ancorchè fondata su una relazione non formalizzata.

Quest’ultima, infatti, – tutelata costituzionalmente all’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo e di recente anche oggetto di formale riconoscimento ad opera della Legge Cirinnà (L. n. 76/2016) – in quanto espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte dell’ex coniuge beneficiario, comporta la piena assunzione, da parte sua, del rischio di una cessazione del rapporto escludendo quindi ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge.

Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione va individuato nel principio di autoresponsabilità: dando luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si sovrappone e sostituisce, con effetti di ordine diverso, al matrimonio, l’ex coniuge compie una scelta consapevole e chiara, manifestata con fatti inequivoci.

La Cassazione ha anche precisato che, in tali ipotesi, il diritto all’assegno di mantenimento non resta semplicemente “sospeso” per la durata della convivenza: il diritto cioè non entra in uno stato di provvisoria quiescenza con possibilità di rivivere in caso di cessazione della stessa, ma resta definitivamente escluso anche per il futuro, indipendentemente dalle sorti della nuova unione di fatto.

La perdita del diritto all’assegno opera anche per il coniuge separato (e non ancora divorziato) che intraprende una stabile convivenza more uxorio?

La Cassazione ha ritenuto di dover estendere il suddetto indirizzo interpretativo anche alle ipotesi di separazione: anche in tal caso la convivenza stabile e continuativa intrapresa con altra persona dal coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento può comportare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dello stesso.

Infatti, indipendentemente dalla prossima “risoluzione del rapporto coniugale” (statisticamente assai probabile), con la formazione di una nuova famiglia di fatto si crea una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale che fa venire definitivamente meno anche in questo caso il diritto all’assegno di mantenimento.

Resta sempre salva, tuttavia, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto che ha intrapreso non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati. (cfr. Cass. sent. n. 16982/2018).