Accedere di nascosto al profilo Facebook del coniuge per cercare la prova del tradimento integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico di cui all’art. 615ter c.p. (Cass. Pen. n. 2905/2019 del 21.01.2019).

La Vicenda.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2905/2019 pubblicata lo scorso 21 gennaio, è tornata a pronunciarsi sul tema confermando la condanna per il reato di cui all’art. 615ter c.p. già comminata nei precedenti gradi di giudizio (v. sent. Corte d’Appello di Palermo del 13.09.2017) nei confronti di un uomo, reo di essersi introdotto clandestinamente nel profilo Facebook della moglie.

L’accesso gli era stato possibile grazie all’utilizzo del nome utente e password che la moglie stessa gli aveva comunicato prima che la loro relazione si incrinasse.

Così l’imputato, una volta introdottosi clandestinamente nel profilo social della moglie, aveva potuto non solo fotografare le chat che la stessa aveva intrattenuto con un altro uomo – e che erano poi state prodotte nel procedimento di separazione – ma anche cambiare la password, così da impedirle di accedere nuovamente al proprio profilo Facebook.

 

Reato di cui all’art. 615ter c.p.: quando sussiste?

L’art. 615ter c.p., rubricato “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”, punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (es: password) ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (cfr. art. 615ter, co. 1 c.p.).

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è proprio quello alla “riservatezza informatica”, concepito come una naturale estensione dell’area di tutela che il nostro ordinamento accorda al domicilio (art. 14 della Costituzione).

La fattispecie è infatti collocata tra i reati contro l’inviolabilità del domicilio (subito dopo gli artt. 614 c.p. e 615bis c.p., rispettivamente “violazione di domicilio” e “interferenze illecite nella vita privata”), essendo i sistemi informatici e telematici concepiti dal legislatore come una espansione ideale del domicilio fisico dell’individuo.

A titolo esemplificativo, il reato in esame sussiste quando vengono effettuati accessi non autorizzati non solo alle pagine social (Facebook, Twitter, Instagram ecc) – come nel caso riportato nella sentenza – ma anche alle caselle e-mail e ad ogni altro sistema informatico altrui che sia protetto da password o codici di accesso.

 

Può essere considerata una circostanza attenuante il fatto che le credenziali di accesso fossero state comunicate in precedenza proprio dalla persona offesa?

Viene spontaneo chiedersi se possa essere considerata una causa di esclusione del reato o, quantomeno, una circostanza attenuante il fatto che le credenziali di accesso siano state in precedenza comunicate al colpevole proprio dalla persona offesa, come avvenuto nel caso sopra esaminato.

Sul punto la Cassazione è chiara: come già affermato in precedenza in un caso analogo (Cfr. Cass. sent. n. 52527/2017) “la circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al sistema informatico, quand’anche fosse stata quest’ultima a renderle note e a fornire così in passato una implicita autorizzazione all’accesso, non escluderebbe comunque il carattere abusivo degli accessi” (v. Cass. 2905/2019).

Infatti gli accessi effettuati abusivamente dal marito al profilo Facebook della moglie devono comunque considerarsi in contrasto con la volontà di quest’ultima, in quanto esorbitanti rispetto a qualsiasi eventuale autorizzazione che la moglie abbia potuto concedere in passato al marito, dal momento che l’accesso gli ha consentito non solo di venire a conoscenza di conversazioni riservate ma, addirittura, di estromettere la moglie stessa dal proprio account (v. anche da S.U. 41210 del 18.05.2017).

 

Quanto appreso accedendo abusivamente nel profilo Facebook del coniuge può essere utilizzato contro di lui in un eventuale giudizio di separazione?

Se, come poc’anzi affermato, accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui integra il reato di cui all’art. 615ter, è evidente che le eventuali prove acquisite durante un accesso abusivo a un sistema informatico o telematico altrui (es: chat, documenti, corrispondenza ecc.) non possono che essere considerate illecite, proprio in ragione del fatto che sono state acquisite in violazione di una norma di legge (art. 615ter c.p.).

Tuttavia, mentre il codice di procedura penale prevede espressamente all’art. 191 c.p.p. l’inutilizzabilità, nei giudizi penali, delle prove che sono state acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, il codice di procedura civile nulla dispone al riguardo.

Nel silenzio della legge la questione è da tempo oggetto di particolare attenzione sia in dottrina che in giurisprudenza, non fosse altro perché la prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non è per ciò solo inattendibile o inidonea a provare i fatti di cui è causa.

Nonostante una tesi minoritaria ne ammetta l’utilizzo, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie propendono tuttavia per l’inammissibilità, anche nei procedimenti civili, delle prove che sono state illecitamente acquisite, interpretando in via analogica il divieto previsto in ambito penalistico.

Ne deriva che fotografare le conversazioni private intrattenute dal coniuge con altre persone allo scopo di produrle in un ipotetico giudizio di separazione non solo espone al rischio di una condanna penale per il reato di cui all’art. 615ter c.p., ma non garantisce nemmeno che tali prove siano ammesse dal giudice e, conseguentemente, utilizzate ai fini della decisione.