Con ordinanza n. 12241/2020 pubblicata il 23.06.2020 la Cassazione ha chiarito che l’abbandono del tetto coniugale non è motivo di addebito della separazione se è determinato dal comportamento dell’altro coniuge o se la convivenza era già divenuta intollerabile prima del medesimo.
La Cassazione ha quindi confermato la pronuncia della Corte d’appello – che, a sua volta, si conformava a quanto già statuito dal Tribunale in primo grado – respingendo la richiesta di addebito della separazione a carico della moglie formulata dal marito.
Perché l’abbandono del tetto coniugale non è stato ritenuto sufficiente a fondare l’addebito della separazione?
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie era intervenuto in un momento in cui “l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi, rivelatisi inidonei a costruire persino un progetto di vita matrimoniale” (v. Cass. ord. n. 12241/2020).
A tal proposito già la Corte d’Appello aveva evidenziato che tra i coniugi era da subito emerso, nella breve esperienza matrimoniale, una mancata costruzione, da parte di entrambi, di un «rapporto fatto di affezione, progettualità di coppia e condivisione», cosicché la causa del fallimento della convivenza non poteva ritenersi imputabile solamente alla moglie.
La pronunica in commento è conforme al costante orientamento della Cassazione secondo cui se è vero, da un lato, che l’abbandono della casa familiare costituisce di per sé violazione di uno dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c. e che, in quanto tale, è astrattamente motivo sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in quanto determina l’impossibilità della convivenza, dall’altro tale principio non trova applicazione laddove si riesca a dimostrare che l’allontanamento “è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto» (v. Cass. sent. n. 17056/2007; ex multis Cass. sent. n. 10719/2013, Cass. sent. n. 25663/2014 e Cass. ord. n. 648/2020).
A chi spetta l’onere della prova delle circostanze “giustificanti”?
L’onere di fornire la prova della sussistenza di circostanze che giustifichino la decisione di abbandono del tetto coniugale incombe sul coniuge che lascia la residenza familiare.
La violazione dei doveri coniugali (art. 143 c.c.) giustifica l’addebito?
Sul punto la giurisprudenza consolidata afferma che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c., essendo necessario accertare, nel caso concreto, se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o se, piuttosto, la stessa sia intervenuta in una situazione di preesistente crisi familiare.
Ne discende che, se non viene dimostrato che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio – come elencati nell’art. 143 c.c. – è stato esso stesso la causa del fallimento della convivenza, il Tribunale dovrà pronunciare la separazione senza addebito (cfr. ex multis Tribunale Salerno Sez. I, Sentenza del 29.01.2020).