Recupero crediti: sì alla prova per testi per dimostrare il minor prezzo

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Con ordinanza n. 23414/2019 la Cassazione ha stabilito che il divieto di prova per testi di cui all’art. 2722 c.c. non opera riguardo alle fatture in quanto atti contenenti dichiarazioni unilaterali.

La vicenda.

La vicenda trae origine dall’opposizione promossa ai sensi dell’art. 645 e ss. cpc avverso un decreto ingiuntivo con cui un produttore di vini intimava ad un suo cliente il pagamento di una somma di denaro a titolo di prezzo per una fornitura ricevuta, allegando quale prova del credito le fatture commerciali emesse.

Il debitore ingiunto proponeva opposizione sostenendo che nulla era dovuto poichè le parti avevano concordato un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dalle fatture ed il minor prezzo era già stato integralmente corrisposto anteriormente all’avvio della procedura giudiziaria di recupero del credito.

Mentre il primo grado di giudizio si chiudeva con una pronuncia di rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale di Macerata, in secondo grado la Corte di appello di Ancora accoglieva l’opposizione e, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo.

Rilevato che l’unico elemento di prova prodotto a supporto della pretesa creditoria era costituito dalle fatture allegate al ricorso, la Corte d’Appello basava la propria decisione sulle risultanze delle prove testimoniali che avevano consentito di appurare l’esistenza di un accordo verbale inter partes per il pagamento di un prezzo inferiore rispetto a quello riportato nelle fatture; riteneva, altresì, che vi fossero elementi sufficienti per ritenere provato l’avvenuto integrale pagamento del minor importo accertato.

Avverso la suddetta sentenza il creditore proponeva ricorso per Cassazione, successivamente rigettato con ord. n. 23414/2019 del 19.9.2019.

Le motivazioni della Cassazione.

Richiamando proprie precedenti pronunce, la Suprema Corte ha osservato che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (ex multis, Cass. 15383/2010).

Ne discende che, quando ad essere controverso tra le parti è il rapporto contrattuale, come nel caso di specie, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite.

La fattura, infatti, è un documento unilaterale formato dal creditore che non può essere disconosciuto dalla controparte; peraltro, anche a prescindere da tale considerazione, l’efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta è limitata alla provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta e non si estende alla veridicità di quanto in essa statuito.

Per quanto concerne l’ammissibilità della prova per testimoni della pattuizione – verbale – del minor prezzo la Corte ha precisato che, pur essendo la stessa diretta a provare patti contrari al contenuto di un documento (la fattura), non può trovare applicazione il divieto di cui all’art. 2722 cc in quanto detta norma si riferisce al solo documento contrattuale, formato con l’intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, non ai documenti di formazione unilaterale come le fatture commerciali (v. Cass. ord. n. 23414/2019 e così anche Cass. 5417/2014).