Cass. civ., sentenza n. 1608 del 27.1.2014
La recentissima pronuncia della S.C. conferma il principio di diritto secondo cui l’individuabilità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili (e, dunque, la violazione della sua privacy) non ne postula l’esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di un ristretto gruppo di persone. E’ del tutto evidente – afferma ancora la Corte – che negare l’applicazione del Codice Privacy alle ipotesi di persona immediatamente riconoscibile pur in assenza della indicazione delle generalita’ equivale a negare concreta efficacia alla normativa anzidetta e a renderla agevolmente aggirabile.