C’è tempo fino al 18.12.2018 per beneficiare delle sanzioni ridotte relative alle violazioni commesse sotto la vigenza del Codice Privacy (art. 18 del D.lgs. 101/2018)

Di cosa si tratta?

Con qualche mese di ritardo rispetto al fatidico 25 maggio 2018 (data in cui è divenuta obbligatoria in tutto il territorio UE l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 – GDPR), lo scorso 10 agosto è stato emanato il D.lgs. 101/2018 – pubblicato in G.U. n. 205 del 4 settembre 2018 – recante disposizioni per l’adeguamento alla disciplina comunitaria della preesistente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 – Codice privacy).

Tra le novità del D.lgs. 101/2018 è stata prevista all’art. 18 la facoltà di definire in maniera agevolata i procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni del Codice Privacy già pendenti alla data del 25 maggio 2018 mediante pagamento di una somma pari a due quinti del minimo edittale previsto per la violazione contestata.

Trattasi di una sorta di “oblazione” delle sanzioni comminate sotto la vigenza del vecchio Codice Privacy a cui i contravventori pubblici e privati potranno ricorrere ma solo in presenza di taluni presupposti stabiliti dalla norma stessa.

Chi può farlo?

Possono farlo solo a coloro che, alla volta del 25 maggio scorso, avevano già ricevuto l’atto con il quale erano stati notificati gli estremi di una violazione o l’atto di contestazione immediata di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alla violazione delle seguenti disposizioni del Codice Privacy:

–       Art. 161 (omessa o inidonea informativa all´interessato);

–       Art. 162 (cessione dei dati in violazione della normativa e violazione del diritto di opposizione);

–       Art. 162-bis (sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico);

–       Art. 162-ter (sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico);

–       Art. 163 (omessa o incompleta notificazione al Garante del trattamento di dati),

–       Art. 164 (omessa informazione o esibizione al Garante dei documenti richiesti),

–       Art. 164-bis, comma 2 (più violazioni di un’unica o di più disposizioni di cui al Titolo III Capo I, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni);

La definizione agevolata riguarda anche i procedimenti sanzionatori relativi alla violazione delle misure di cui agli artt. 33 (cioè mancata adozione di misure minime) e 162, comma 2-bis (cioè trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’art. 33 o delle disposizioni indicate nell’art.  167 in tema di trattamento illecito di dati) del Codice Privacy.

Entro quando?

Il termine per poter beneficiare dello sconto di pena pecuniaria prevista per i suddetti procedimenti sanzionatori è breve: novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 101/2018, cioè dal 19 settembre 2018 fino al 18 dicembre 2018.

A quali condizioni?

E’ necessario che il procedimento sanzionatorio non si sia già concluso prima del 25 maggio 2018 con l’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante, dal momento che l’art. 18 fa espressamente “salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati”.
Non sono invece soggette al regime di favore introdotto dal D.lgs 101/2018 le contestazioni notificate dopo il 25 maggio 2018 anche se relative a violazioni commesse prima di tale data: il Garante ha infatti chiarito che per esse il relativo procedimento sanzionatorio dovrà concludersi secondo l’iter ordinario previsto dal Codice e dalla legge 689/1981, cioè con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.

A quanto ammonta l’agevolazione?

La definizione agevolata dei procedimenti pendenti prevede il pagamento di una somma pari a 2/5 del minimo edittale previsto per la violazione contestata.

L’importo da pagare è determinato in funzione della tipologia di violazione contestata, come illustrato nella tabella predisposta dal Garante e consultabile al seguente link.

Cosa può fare chi non vi aderisce?

Se i contravventori non decideranno di definire in tale maniera agevolata i procedimenti sanzionatori pendenti, avranno la facoltà o di pagare l’intero importo contenuto nell’atto di contestazione oppure di presentare nuove memorie difensive entro il termine del 16 febbraio 2019.

In quest’ultimo caso il Garante, esaminate le nuove memorie presentate nei termini potrà, entro 5 anni, disporre l’archiviazione degli atti (se ne sussistono i presupposti) oppure adottare specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determinerà la somma dovuta per la violazione e ne ingiungerà il pagamento.

Peraltro occorre precisare che il termine di 5 anni previsto per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute è stato espressamente interrotto dall’art. 18, comma 5, del D.lgs. n. 101/2018 e, pertanto, comincerà nuovamente a decorrere dal 19 settembre 2018 (data di entrata in vigore del d.lgs. 101/2018), con scadenza il 19 settembre 2023.

Se invece i contravventori decideranno di non avvalersi della definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018 e di non presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019, occorre distinguere a seconda che l’atto di contestazione contenga o meno la determinazione della sanzione.

Nel primo caso il contravventore avrà l’ulteriore termine di 60 giorni – fino cioè al 16 febbraio 2019 – per pagare spontaneamente l’intero importo contenuto nell’atto di contestazione, che assumerà così automaticamente il valore dell’ordinanza-ingiunzione e, una volta decorso inutilmente anche tale termine, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo dell’intero importo indicato nell’atto di contestazione, senza che sia necessaria alcuna ulteriore notificazione al contravventore stesso.

Nell’ipotesi invece in cui l’atto di contestazione non contenga l’importo della sanzione ma solamente indichi i minimi e massimi edittali per la violazione rilevata (nei casi cioè in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della l. 689/1981 – vale a dire per le violazioni relative alle misure minime di sicurezza, di cui agli artt. 33 e 162, comma 2-bis, del Codice, e quelle relative a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, di cui all’art. 164-bis, comma 2, del Codice – ) una volta decorso il termine del 16 febbraio 2019 il Garante procederà comunque all’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione per quantificare la sanzione da applicare.