Registro pubblico delle opposizioni: di cosa si tratta?
Il registro pubblico delle opposizioni è un servizio a tutela degli utenti introdotto nel 2010 con D.P.R. 7 settembre 2010 n. 178, in attuazione dell’art. 130 comma 3bis del Codice della Privacy in tema di comunicazioni indesiderate a scopo commerciale, pubblicitario o statistico.
In base ad esso già da qualche anno esiste la possibilità, per tutti gli utenti i cui numeri di telefono siano riportati negli elenchi di abbonati cartacei o elettronici a disposizione del pubblico (ex artt. 2 comma 2 del D.P.R. n. 178/2010 e art. 129 Codice Privacy), di opporsi al trattamento della propria utenza fissa a fini di telefonate a scopo pubblicitario o di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali (v. art. 4 D.P.R. n. 178/2010).
L’iscrizione – assolutamente gratuita e libera – può avvenire compilando l’apposito modulo elettronico sul sito web del registro pubblico (www.registrodelleopposizioni.it) oppure mediante posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata o telefax.
Dal 4 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018 n. 5 – approvata il 22 dicembre 2017 – che, innovando rispetto al D.P.R. 178/2010, detta regole ancor più stringenti per gli operatori del telemarketing, rafforzando la tutela per gli utenti e la loro privacy.
Le novità per gli utenti
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina gli intestatari di utenze telefoniche:
– potranno iscriversi al registro delle opposizioni anche contemporaneamente per tutte le loro utenze, non solo fisse ma anche – ecco una delle principali novità – mobili (v. art. 1 comma 2 lg. 5/2018), sempre gratuitamente e con le medesime modalità già previste dal D.P.R. 178/2010;
– iscrivendosi nel registro, revocheranno automaticamente tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma e mezzo e a qualsiasi soggetto, circa il trattamento delle proprie utenze mediante operatore con impiego del telefono a fini di pubblicità e vendita, di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali (v. art. 1 comma 5 lg. n. 5/2018). Restano fermi solamente i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere – ovvero cessati da non più di trenta giorni – aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali e’ comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
Ne discende una tutela della privacy degli utenti sicuramente rafforzata ma a tratti quasi eccessiva, considerato che iscrivendosi al registro delle opposizioni vengono revocati contemporaneamente ed indistintamente tutti i consensi precedentemente manifestati, e ciò in astratto anche con riferimento a soggetti commerciali da cui l’utente potrebbe voler continuare a ricevere offerte pubblicitarie e promozionali.
Le ricadute della nuova disciplina sulle società di telemarketing.
In base alla nuova disciplina tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali – fisse o mobili – dovranno garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante nonché il rispetto del diritto di opposizione di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice Privacy.
In particolare dovranno adeguare le loro numerazioni telefoniche utilizzando i due codici o prefissi specifici che verranno individuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 5/2018, così da rendere identificabili e distinguibili in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale (art. 2 comma 1 lg. 5/2018).
Gli operatori avranno inoltre l’obbligo di consultare mensilmente, e in ogni caso prima dell’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni, provvedendo conseguentemente all’aggiornamento delle proprie liste (v. art. 1 co 12).
E’ inoltre fatto espresso divieto di utilizzare compositori telefonici per la ricerca automatica dei numeri, pena l’applicazione, in tal caso, della sanzione amministrativa da 10.000 a 120.000 di cui all’art. 162 comma 2bis del Codice Privacy (v. art. 1 comma 14 lg. 5/2018).
La nuova disciplina dispone altresì che il titolare del trattamento è ora responsabile in solido anche nell’ipotesi in cui affidi a terzi l’attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche (at. 1 co 11 lg. 5/2018).
Il titolare del trattamento non potrà in nessun caso comunicare, trasferire o diffondere a terzi per fini pubblicitari o commerciali i dati personali degli iscritti nel registro delle opposizioni (art. 1 comma 7 l. n. 5/2018), pena l’applicazione anche in tal caso della sanzione amministrativa da 10.000 a 120.000 euro di cui all’art. 162 comma 2bis del Codice della Privacy.
Stesse sanzioni sono previste anche in caso di violazione del diritto di opposizione (art. 1 comma 10 lg. n. 5/2018).
Nel caso poi di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono arrivare a disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, addirittura la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (v. art. 1 commi 9 e 10 lg. 5/2018).