Cassazione, sent. n. 3981/2016.

La Cassazione, con una recentissima sentenza, ha stabilito che non integra il reato di diffamazione la condotta di chi mediante un post su un social network esprima, con frasi non offensive né ingiuriose, il suo apprezzamento e la sua condivisione con riferimento ad espressioni e critiche diffamatorie utilizzate in precedenza da altri e condivise via internet.

Il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet (ciò integra l’aggravante di cui all’art. 595 c.p.: offesa recata col mezzo della stampa o con altra forma di pubblicità) ma è inidonea ad integrare la fattispecie la condotta di chi condivide opinioni diffamatorie altrui senza condividerne materialmente “ le forme (illecite) attraverso cui altri l’avevano promossa…”

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