Nuovi risvolti in punto di esercizio abusivo della professione odontoiatrica

Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. 117/2012

In molte occasioni la Suprema Corte si è espressa in punto di esercizio abusivo della professione, condotta punita ex art. 348 c.p., allo scopo di delineare l’ambito del penalmente rilevante in una fattispecie dai contorni sfumati.

In particolare, nel caso in esame, si è posto il problema della configurabilità di un concorso dell’assistente di poltrona e del direttore sanitario nel reato dell’odontotecnico che, in mancanza dell’idoneo titolo abilitativo, eserciti la professione odontoiatrica.

Per quanto concerne la posizione del direttore sanitario, nulla quaestio: la Cassazione coglie l’occasione per riconfermare una giurisprudenza consolidata che sancisce l’obbligo per quest’ultimo di “pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori che agiscono nel presidio, con particolare riguardo agli atti di esclusiva competenza del medico e di adottare provvedimenti in caso di inosservanza, onde ricondurre l’espletamento dell’attività professionale nell’alveo della legalità“.

Il profilo di novità si evince in riferimento alla posizione dell’assistente di poltrona, per la quale è stata nella fattispecie de qua riscontrata la rilevanza penale della condotta di chi “materialmente aiutava colui che abusivamente curava la paziente, porgendo strumenti ed esplicando tutti i compiti specifici dell’assistente“, così “stimolando il suo operato e rafforzando il proposito criminoso“.

Con la presente pronuncia, la Suprema Corte sembra invitare le assistenti di poltrona ad informarsi preventivamente dei titoli conseguiti e dell’idoneità del professionista ad intervenire sul paziente, in caso contrario potranno essere condannate per concorso nel reato ex art. 348 in combinato disposto con l’art. 110 c.p..

C’è da chiedersi se il prossimo passo porterà alla condanna della segretaria, dipendente del professionista-odontotecnico, che nel prendere gli appuntamenti per gli interventi svolti abusivamente da quest’ultimo, rafforzi il proposito criminoso e la condotta penalmente rilevante dell’imputato.