Le prime applicazioni del decreto Balduzzi: la depenalizzazione della colpa lieve e l’inaspettato illecito aquiliano

Corte di Cassazione Penale, sentenza n.4030/2013 .

L’entrata in vigore del decreto Balduzzi (D.L. 158/2012, conv. in L. 189/2012) ha portato grandi cambiamente nell’ambito della responsabilità medica, sia per quanto concerne i profili penalistici che per quelli civilistici.

Nella pronuncia in esame la Corte fa applicazione della citata normativa che all’art.3 prevede che “l’esercente la professione medica sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attine a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.

La constatata depenalizzazione della colpa lieve conduce, secondo alcuni, alla parziale abrogazione delle fattispecie colpose poste in essere dagli esercenti le professioni sanitarie, donde l’applicazione retroattiva della norma più favorevole al reo (art.2 c.p.).

Numerose sono già le applicazioni del decreto Balduzzi nello scenario giurisprudenziale che vede molto spesso coinvolti i sanitari, stante la delicatezza della loro professione. Tuttavia se la scelta del legislatore in ambito penalistico può essere condivisibile permangono, dall’analisi del dettato normativo, alcune perplessità in riferimento ai profili di natura civilistica.

Infatti l’art.3 della l.189/2012, dopo aver esplicitato i profili penalistici, ribadisce lo spazio riservato al risarcimento in ambito civile dicendo (inaspettatamente) che “resta fermo l’obbligo di cui all’art.2043 del codice civile”.

Il profilo di criticità di tale previsione è evidente.  Dopo numerose pronunce  giurisprudenziali e pagine di dottrina, che da anni sostengono in modo univoco l’applicazione della disciplina di cui agli artt.1218 e ss c.c. anche al rapporto medico-paziente,  configurando una generica responsabilità c.d. da inadempimento, il legislatore interviene de plano rinviando all’illecito aquiliano.

Tale previsione ha destato molte perplessità negli interpreti che si sono barricati dietro l’idea di un atecnicismo a cui il legislatore spesso ci ha abituati, tuttavia permane il dato normativo e per chiarirne meglio la portata bisognerà attendere i risvolti giurisprudenziali applicativi che questo suggerisce.