Le novità in materia di comunicazioni obbligatorie in caso di cessione dei fabbricati

Ai sensi dell’art. 12 d.l. n. 59 del 21.3.1978, convertito in legge n. 191/78, era fatto obbligo al cedente di comunicare la cessione della disponibilità di un fabbricato (a titolo gratuito o oneroso) per periodi superiori al mese.

Nello specifico la normativa prevedeva che chiunque cedesse la proprietà o il godimento o consentisse, a qualunque altro titolo e per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, avesse l’obbligo di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità del cessionario e gli estremi del suo documento di identità o di riconoscimento.

L’anzidetta comunicazione poteva essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (facendo fede in tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini, la data del timbro postale).

La normativa in subiecta materia, modificata nell’anno 2011 con i d.lgs 23/11 e d.lgs 70/11, è oggi aggiornata dal decreto legge n. 79 del 20.6.2012 (convertito senza modifiche nella legge n. 131 del 7.8.2012), che all’art. 2, co. I statuisce che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Pertanto, alla luce della vigente normativa, la comunicazione di cessione di un fabbricato di cui all’art. 12 l. 191/78 non è più dovuta, a condizione che il contratto di cessione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione,venga registrato presso l’Agenzia delle Entrate competente.

Va tuttavia tenuto ben presente che tale semplificazione non si applica all’apolide (soggetto privo di cittadinanza) e allo straniero (inteso come cittadino extracomunitario), in quanto il nuovo testo normativo espressamente richiama e fa salvo quanto previsto dall’art. 7 del d.l. 286/98 (c.d. Testo Unico sull’Immigrazione), che prevede un adempimento con contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. La violazione è punita con la sanzione amministrativa che va da €160,00 a € 1.100,00.