Dal 2010 Google pubblica un rapporto sulla trasparenza in cui riporta i “Dati che chiariscono l’influenza di leggi e norme sugli utenti di Internet e sul flusso di informazioni online”; detto rapporto è reperibile al link
https://www.google.com/transparencyreport/).
Il documento consta di tre sezioni:
1- richieste di accesso ai dati effettuate dalle Autorità Governative;
2- richieste di rimozione dei link riferiti a materiale pubblicato in violazione del copyright;
3- richieste di rimozione dai risultati di ricerca ai sensi delle leggi sulla privacy europee.
Quest’ultima sezione è stata istituita a seguito della celebre sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13.5.2014 che ha di fatto riconosciuto agli utenti europei il diritto di opporsi al trattamento di dati personali quando risulti inadeguato, non pertinente o non più pertinente o eccessivo rispetto alle finalità e/o al tempo trascorso.
Dal 29 maggio 2014 Google ha messo a disposizione un modulo web attraverso il quale ogni utente può inoltrare la richiesta di deindicizzazione al fine di ottenere, in caso di accoglimento della richiesta, che vengano rimossi dagli esiti della ricerca i risultati che includono tra le parole chiave il nome del richiedente.
Come riportato nel rapporto sulla trasparenza di Google alla data del 15.1.2016, in meno di due anni, le richieste di rimozione pervenute al motore di ricerca sono ben 371.351 (27.955 solo in Italia) a conferma dell’estrema attualità e delicatezza della questione.
Il 30% delle pagine esaminate a seguito di richiesta è stato rimosso dai risultati di ricerca.
La decisione di accogliere o meno la richiesta di rimozione non si basa unicamente sulle rivendicazioni dell’istante ma è frutto del contemperamento dell’interesse di quest’ultimo con eventuali altri interessi coinvolti quali il diritto di informazione e cronaca e tiene conto di numerosi elementi quali il tempo trascorso tra la notizia e la richiesta, il ruolo ricoperto dal richiedente, l’esito di eventuali procedimenti giudiziari cui la notizia inerisca, ecc.