di Luca De Stefani, http://www.ilsole24ore.com
Al fine di ridurre il carico fiscale, pur mantenendo un elevato utile d’esercizio, non è possibile dedurre in Unico i crediti inesigibili (di modesta entità e scaduti da più di sei mesi), senza la preventiva registrazione della perdita a conto economico, conseguente alla valutazione dell’inesigibilità, in base ai principi contabili. La deduzione fiscale, invece, può essere rimandata all’esercizio successivo a quello dell’imputazione in bilancio, se al 31 dicembre non sono rispettati i nuovi requisiti introdotti dal decreto sviluppo. Al loro verificarsi, però, non è più possibile rinviare la deduzione, se la perdita è già registrata in contabilità. Dal periodo d’imposta 2012, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare (precisamente dal periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il decreto sviluppo, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83), gli «elementi certi e precisi», che accertano la perdita del credito (consentendone la deduzione fiscale), «sussistono in ogni caso» (cioè senza alcuna altra formalità), se è «decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito» e se contemporaneamente il credito è di «modesta entità», cioè di «importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione» e «non superiore a 2.500 euro per le altre imprese» (articolo 101, comma 5, terzo e quarto periodo, Tuir). Questa regola specifica, però, deve fare i conti con il principio di derivazione della competenza fiscale da quella civilistica, prevista dal successivo articolo 109, comma 4, Tuir, secondo il quale sono indeducibili le «spese e gli altri componenti negativi» che «non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza». Dovendo far coincidere il periodo civilistico di registrazione a Conto economico della perdita di un credito con quello della deduzione fiscale, quindi, non è possibile dedurlo fiscalmente prima di averlo spesato in base alle regole dell’articolo 2426, comma 1, punto 8, codice civile (valore presumibile di realizzazione) e dell’Oic 15 (in fase di revisione e attualmente in bozza per consultazione fino al 31 ottobre 2012). Quindi, al fine di ridurre il carico fiscale, pur mantenendo un elevato utile d’esercizio, non si può decidere di dedurre tutti i crediti di modesta entità (fiscale), scaduti da più di sei mesi, senza prima averli portati a perdita in contabilità, previa verifica della loro inesigibilità, secondo i principi contabili. Non si possono, cioè, mantenere aperti in Stato patrimoniale (in quanto ancora recuperabili) e dedurli in Unico, perché di modesta entità e scaduti da sei mesi.