La videosorveglianza sui luoghi di lavoro può essere lecita anche in difetto di accordo sindacale o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro solo se strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale.

E’ questo il principio espresso da un recente arresto della Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 3255 del 27.1.2021) che ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Viterbo nei confronti di un imprenditore, titolare di una ditta esercente l’attività di commercio al dettaglio.

All’imputato era stato contestato il reato di cui al combinato disposto degli artt. 4, co. 1 e 2, e 38 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per aver installato un sistema di videosorveglianza sul luogo di lavoro in assenza del previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Avverso la predetta sentenza – che lo condannava al pagamento di € 200,00 a titolo di ammenda – l’imprenditore promuoveva ricorso in Cassazione, asserendo la non configurabilità del reato contestato.

A sostegno delle proprie doglianze adduceva che le telecamere non venivano utilizzate quali strumenti di controllo a distanza dei lavoratori ma erano state installate esclusivamente per finalità di tutela del patrimonio aziendale in seguito al verificarsi di ammanchi di merce dal magazzino. A conferma di tale asserzione evidenziava che il raggio di videoripresa era stato circoscritto alla cassa ed alle scaffalature.

La Cassazione, con la sentenza n. 3255/2021 depositata lo scorso 27 gennaio 2021, si è pronunciata in merito alla responsabilità penale del datore di lavoro nel caso in cui l’impianto audiovisivo sia stato installato sul luogo di lavoro in difetto dei presupposti autorizzativi o concertativi di legge, al solo scopo di tutelare il patrimonio aziendale.

Cosa prevede la normativa sulla installazione di impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro?

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati solo se giustificati da almeno una delle seguenti esigenze:

– esigenze organizzative e produttive,

– esigenze di tutela della sicurezza del lavoro,

– esigenze di tutela del patrimonio aziendale.

L’installazione delle telecamere sul luogo di lavoro è, inoltre, subordinata ad un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste (o in caso di mancato accordo), al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, l’autorizzazione può essere richiesta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Cosa si intende per “possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”?

Per configurare il reato derivante dalla illegittima installazione di impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro è sufficiente che esso determini, anche solo potenzialmente, un controllo a distanza dell’attività lavorativa.

Si tratta di un reato di pericolo, la cui ratio deve rinvenirsi nella necessità di salvaguardare il lavoratore dalle possibili lesioni della sua riservatezza.

Pertanto, per giurisprudenza consolidata, ai fini della consumazione del reato in oggetto non è necessaria la verifica della funzionalità dell’impianto nè del concreto utilizzo dello stesso (sul punto v. Cass. n. 45198 del 07/04/2016 e Cass. n. 4331 del 12/11/2013).

Divieto di controllo a distanza dei lavoratori e “controlli difensivi”: un delicato bilanciamento di interessi.

La giurisprudenza prevalente ritiene che il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ex L. n. 300 del 1970 presupponga che il controllo riguardi – direttamente o indirettamente – l’attività lavorativa del dipendente.

Devono, invece, ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della norma – e, quindi, ammessi – i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore e lesive del patrimonio e dell’immagine aziendale, cioè i c.d. controlli difensivi (sul punto v. ex multis Cass. n. 8042 del 15/12/2006), soprattutto, quando i controlli sono disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa (v. ex multis Cass. n. 13266 del 28/05/2018; Cass. n. 10636 del 02/05/2017 e Cass. n. 22662 del 08/11/2016).

L’interpretazione della norma va ispirata “ad un equo e ragionevole bilanciamento fra le disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto alla dignità e libertà del lavoratore nell’esercizio delle sue prestazioni oltre al diritto del cittadino al rispetto della propria persona (artt. 1, 3, 35 e 38 Cost.), ed il libero esercizio delle attività imprenditoriale (art. 41 Cost.), con l’ulteriore considerazione che non risponderebbe ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore – in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con la sanzione espulsiva – una tutela alla sua “persona” maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all’impresa” (così Cass. n. 10636 del 2017, cit.).

Tale soluzione ermeneutica è coerente anche con i principi dettati dall’art. 8 della CEDU secondo cui nell’uso degli strumenti di controllo deve individuarsi un giusto equilibrio fra i contrapposti diritti sulla base dei principi della “ragionevolezza” e della “proporzionalità” (cfr. Corte EDU, 12/01/2016, Barbulescu c. Romania).

Possono essere utilizzati, nel contenzioso contro il dipendente, le videoriprese effettuate sul luogo di lavoro mediante un impianto non autorizzato?

Secondo un orientamento ampiamente consolidato sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia un lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro dal datore di lavoro per esercitare un controllo a tutela del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non proibiscono i controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano, pertanto, l’esistenza di un divieto probatorio (cfr., in particolare, Cass. n. 2890 del 16/01/2015; Cass. n. 34842 del 12/07/2011; Cass. n. 20722 del 18/03/2010).

In simili ipotesi, dunque, non potrà essere invocata l’inutilizzabilità della prova ai sensi dell’art. 191 c.p.p.

Le conclusioni della Cassazione.

La Cassazione ha ritenuto che deve “escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4 quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi” (Cass. n. 3255/2021).

Va tuttavia evidenziato che la pronuncia della sentenza in commento riguarda soltanto la responsabilità penale del datore di lavoro e la questione dell’utilizzabilità nel processo penale della prova acquisita mediante un impianto “irregolare” mentre non considera i risvolti che un impianto di videosorveglianza non autorizzato comporta sotto il profilo della normativa sulla privacy, che andranno valutati caso per caso.