E’ la legge di stabilità 2012 a prevedere sgravi contributivi a partire dall’1.1.2012 per l’assunzione di apprendisti mentre la circolare 128 dell’Inps ha il merito di determinare le modalità operative per poterne beneficiare.
Si precisa, innanzitutto, che a beneficiare dell’azzeramento degli oneri a carico dell’azienda per i contratti di apprendistato sottoscritti dall’1.1.2012 al 31.12.2016 sono esclusivamente le aziende che occupano lavoratori in numero pari o inferiore a nove e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di “de minimis”.
Ai fini del computo dei 9 lavoratori si deve fare riferimento al numero di lavoratori occupati (esclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento e reinserimento) all’interno della compagine aziendale complessivamente intesa (e non alla singola unità operativa) al momento della sottoscrizione del contratto di apprendistato. Per le aziende di somministrazione si deve valutare la base occupazionale dell’impresa utilizzatrice.
Tali benefici sono previsti per un massimo di tre anni, indipendentemente dalla durata del contratto di apprendistato. Qualora il contratto prevedesse una durata superiore ai tre anni, decorsi i tre anni e fino alla scadenza del rapporto verrebbe applicata l’aliquota del 10%.
I datori di lavoro dovranno inviare all’Inps la dichiarazione relativa al “de minimis” servendosi del modello allegato alla circolare Inps. I datori di lavoro che non avessero ancora usufruito dello sgravio godranno di un credito rimborsabile o compensabile con debiti verso l’Istituto, previa assegnazione da parte dell’Inps di un codice di autorizzazione.
Si precisa, inoltre, che con l’entrata in vigore dell’ASPI, a partire dall’1.1.2013 il costo della contribuzione previdenziale aumenterà dell’1,61%.