Gestione Commercianti presso l’INPS: la Cassazione si pronuncia.

Cassazione, Ord. 11.2.2013 n. 3145

Negli ultimi anni la prassi dell’Inps di iscrivere d’ufficio alla Gestione Commercianti il socio accomandatario di società in accomandita semplice i cui proventi derivino unicamente da canoni di locazione di immobili di proprietà della società stessa ha dato origine ad una mole notevole di contenziosi tra l’Istituto e i contribuenti.

Con una recente ordinanza (n. 3145/2013) la Cassazione ha preso posizione sulla questione, stabilendo in maniera netta in quali casi la suddetta attività e i relativi proventi legittimino l’iscrizione dei soci accomandatari di una s.a.s. alla Gestione degli esercenti attività commerciale.

Come noto l’iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 co. 202 e 203.

Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività:

– commerciali, ivi comprese quelle turistiche;

– di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;

– professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.

Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che:

– siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;

– abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;

– partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

– siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Il contenzioso è sorto quando, in ottemperanza ad una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’Inps ebbe modo di accedere alle dichiarazione dei redditi dei soggetti titolari di Partita Iva e dei contribuenti che per l’anno di imposta 2006 avevano denunciato redditi da lavoro autonomo e dopo che, a seguito di controlli sulla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ex L. n. 662/1996, l’Inps procedette alla iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti dei soci di società di persone che nella dichiarazione dei redditi avessero indicato l’attività svolta presso la società come occupazione prevalente.

Nel caso di specie l’INPS aveva ravvisato attività d’impresa (con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti) per il solo fatto che il socio accomandatario della S.a.s. avesse quale attività prevalente (per sua stessa ammissione) quella di riscossione dei proventi derivanti dalla locazione dell’immobile di proprietà della società sebbene quest’ultima, in realtà, lungi dallo svolgere alcuna attività di intermediazione immobiliare, si limitasse a godere i frutti dei beni di cui era titolare.

La Corte di Cassazione, avvalorando la tesi del contribuente e richiamando una precedente pronuncia del Tribunale di Torino, 5 maggio 2011, n. 1394, ha statuito che la “locazione di immobili di proprietà della stessa società costituisce in termini oggettivi una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad esempio per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi anziché goderli direttamente”.

La Suprema Corte ha altresì precisato che: “L’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall’esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell’ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell’ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”.

Deve quindi escludersi la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove essa consista esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare), non rientrando nel settore terziario per la mancanza di un’attività di scambio e/o prestazione di servizi.